Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/55: Modifica dell'ordinanza sui trapianti · 15 pagine

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Art. 12 lett. c abrogata

La lettera c è abrogata poiché secondo l’articolo 15a capoverso 2 della legge sui trapianti le spese per il controllo postdonazione dello stato di salute del donatore lungo l’intero arco di vita sono coperte dal versamento da parte degli assicuratori di un importo forfettario unico al fondo per i controlli postdonazione.

Art. 12a Versamento degli importi forfettari per il controllo postdonazione dello stato di salute dei donatori

I donatori di organi devono essere sottoposti a controlli medici postdonazione lungo l’intero arco di vita, i donatori di cellule staminali del sangue per dieci anni. Allo scopo, l’assicuratore del ricevente versa ai sensi dell’articolo 15a capoverso 2 della modificata legge sui trapianti un importo forfettario al fondo per i controlli postdonazione per ogni donazione da parte di una persona vivente (cpv. 1). Tale importo forfettario deve coprire le spese per l’intera durata del periodo dei controlli postdonazione. Nelle spese mediche rientrano quelle delle visite mediche e delle analisi di laboratorio, nonché gli oneri derivanti dalle prestazioni mediche fornite dal servizio dei controlli postdonazione, le quali includono il controllo medico dei dati, l’esame da parte di uno specialista del settore medico dei questionari pervenuti, la consulenza medica ai donatori e gli accertamenti in caso di problemi di salute imputabili alla donazione. L’importo forfettario deve essere sottoposto a verifica periodica ed eventualmente adeguato alle condizioni attuali (p.es. spese per visite mediche e analisi di laboratorio, rincaro, tavole di mortalità). Al delinearsi di un’eccedenza o di una copertura insufficiente del fondo per i controlli postdonazione, l’importo forfettario stabilito nel nuovo allegato 1b è ridotto o aumentato di conseguenza. L’articolo 53 consente al Dipartimento federale dell’interno (DFI) di adeguare l’allegato e quindi l’importo forfettario. Nel rapporto della Berag AG7 concernente il calcolo dell’importo forfettario è contenuta una previsione dell’entità di tali adeguamenti.

L’istituzione comune di cui all’articolo 18 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)8 gestisce il fondo per i controlli postdonazione (cfr. al proposito l’art. 12b) ed esige dagli assicuratori competenti il pagamento degli importi forfettari (cpv. 2).

Art. 12b Fondo per i controlli postdonazione

Secondo l’articolo 15b della legge sui trapianti, l’istituzione comune gestisce un fondo per i controlli postdonazione, nel quale sono amministrati gli importi forfettari versati dagli assicuratori per il controllo postdonazione dello stato di salute dei donatori. Secondo il capoverso 1, l’istituzione comune deve informare per tempo l’UFSP del delinearsi di un’eccedenza o di una copertura insufficiente del fondo (lett.

a) affinché esso possa adottare tempestivamente i provvedimenti del caso, che potrebbero comportare un eventuale adeguamento degli importi forfettari. Secondo l’articolo 15b capoverso 4 della legge, le spese amministrative del fondo devono essere contenute entro i limiti propri a una gestione economica. Per consentire la verifica del rispetto di questa disposizione di legge, l’istituzione comune deve rendere conto ogni anno entro la fine di giugno dell’anno successivo dello stato del patrimonio del fondo al 31 dicembre, delle spese di gestione del fondo e del risultato degli investimenti (lett. b).

Secondo il capoverso 2, l’istituzione comune deve versare entro il 15 gennaio al servizio dei controlli postdonazione il dividendo annuale. Il versamento avviene sulla base delle spese previste di cui all’articolo 12e capoverso 1. Il patrimonio del fondo deve essere investito in modo da garantirne la liquidità necessaria e la sicurezza (cpv. 3).

L’istituzione comune deve presentare ogni anno un rapporto sulla sua attività all’UFSP in quanto autorità di vigilanza (cpv. 4). Essa può adempiere questo obbligo nel quadro dei rapporti di cui all’articolo 46 della legge del 26 settembre 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie9.

Art. 12c Direzione del servizio dei controlli postdonazione

Secondo l’articolo 54 della legge sui trapianti, il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato. Il capoverso 2 lettera a di questa disposizione cita il controllo postdonazione dello stato di salute dei donatori di organi o di cellule staminali del sangue

7Rapporto Berag: Berechnungsmodell für die Fortschreibung des Bestandes der Organ-Lebendspender und Kostenentwicklung. 2016 (in tedesco) – consultabile al sito Internet www.bag.admin.ch/revision-txv

8 RS 832.10

9 RS 832.12