Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/55: Modifica dell'ordinanza sui trapianti · 15 pagine
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capacità di discernimento e di consenso del donatore. In tal caso, gli stretti congiunti possono acconsentire ai provvedimenti medici preparatori soltanto se questi sono indispensabili per la riuscita di un trapianto e comportano per il donatore soltanto rischi e costrizioni minimi.
La legge sui trapianti incarica il Consiglio federale di definire in una lista negativa i provvedimenti medici preparatori per i quali è escluso un consenso dei congiunti al posto del donatore. Nell’ambito della modifica delle sue direttive medico-etiche concernenti l’accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi, l’ASSM ha tematizzato anche i provvedimenti medici preparatori per la conservazione degli organi e nel progetto di revisione introduce in un allegato una lista negativa dei provvedimenti che non sono indispensabili per la riuscita di un trapianto, né comportano per il donatore rischi e costrizioni minimi. Il rimando alle direttive dell’ASSM nell’ordinanza è quindi opportuno. Le direttive dell’ASSM rispecchiano il consenso degli specialisti dei rispettivi campi in Svizzera e si rivolgono agli specialisti del settore medico (medici, infermieri o terapisti). Con il rimando nell’ordinanza, la lista negativa nell’allegato delle direttive dell’ASSM, che include l’inserimento di cannule arteriose per somministrare il fluido refrigerante e la rianimazione meccanica, diventa vincolante. Il progetto di revisione delle direttive dell’ASSM sarà prossimamente sottoposto a consultazione pubblica.
Art. 10a Controllo postdonazione dello stato di salute dei donatori viventi
Il servizio dei controlli postdonazione tiene in modo adeguato ed economico un registro dei donatori di organi o cellule staminali del sangue. Nel capoverso 1 sono elencati in dettaglio i compiti di tale servizio volti a garantire il controllo postdonazione dello stato di salute dei donatori. Da un lato, deve registrare prima della donazione i dati di cui all’allegato 1a dei donatori viventi (lett. a), dall’altro deve registrare durante il controllo postdonazione i dati concernenti l’autovalutazione dell’efficienza ed eventuali problemi di salute o limitazioni nell’attività professionale (lett. b). In questo modo può confrontare lo stato di salute prima e dopo la donazione, riconoscere eventuali problemi di salute connessi con la donazione e adottare le misure del caso.
Il servizio dei controlli postdonazione offre ai donatori viventi un esame dello stato di salute a intervalli appropriati (lett. c). Dopo una donazione di organi, si raccomanda di sottoporsi a tale esame presso un medico di propria scelta un anno dopo la donazione e in seguito ogni due anni lungo l’intero arco di vita. I donatori possono rivolgersi anche a un centro di trapianto. Chi dona cellule staminali del sangue è sottoposto a visita medica un mese dopo il prelievo. Un mese, sei mesi e un anno dopo la donazione riceve inoltre un questionario. Dopo di che, si raccomanda un controllo dello stato di salute tramite questionari a ritmo biennale per dieci anni.5 Se dai rilevamenti medici emerge la necessità di un trattamento o di ulteriori accertamenti, il servizio dei controlli postdonazione svolge una funzione consultiva in merito alle misure opportune (lett. d). In questo modo, grazie a uno stretto accompagnamento e a un’accurata analisi, possono essere scoperte anche dopo anni anomalie che eventualmente necessitano di un intervento medico.
Le conoscenze acquisite durante i controlli postdonazione vanno analizzate (lett. e) allo scopo di migliorare la terapia e il controllo dei futuri donatori. Per questa ragione, il servizio dei controlli postdonazione analizza regolarmente i dati rilevati e li pubblica. Gli esiti sono inoltre messi a disposizione in forma anonimizzata dei centri che prelevano organi o cellule staminali del sangue, affinché anche loro possano procedere a ulteriori analisi scientifiche. Il servizio dei controlli postdonazione integra nelle informazioni ai futuri donatori le conoscenze rilevanti in materia di salute scaturite dall’analisi (lett. f). Infine, allestisce e pubblica una statistica di tutti i donatori viventi in Svizzera il cui stato di salute è sottoposto a controllo postdonazione. La statistica è pubblicata in modo da escludere qualsiasi identificazione dei donatori (lett. g).
Ai sensi del capoverso 2, il servizio dei controlli postdonazione collabora con servizi dei controlli postdonazione esteri e internazionali, ai quali può mettere a disposizione in forma anonimizzata i dati registrati e l’analisi dei risultati degli esami. Con questo scambio, si mira ad armonizzare i vari registri nazionali dei donatori viventi e a semplificare lo scambio internazionale di dati in conformità alla raccomandazione del Consiglio d’Europa6.
5 Messaggio concernente la modifica della legge sui trapianti dell’8 marzo 2013, p. 1996, consultabile al sito Internet www.bag.admin.ch/revision-txv
6 Council of Europe: Resolution CM/Res(2015)11 on establishing harmonised national living donor registries with a view to facilitating international data sharing – consultabile al sito Internet www.bag.admin.ch/revision-txv