Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/55: Modifica dell'ordinanza sui trapianti · 15 pagine
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1.3.3 Assicuratori
Nell’ordinanza sui trapianti vengono ora stabiliti importi forfettari che l’assicuratore del ricevente deve versare al fondo per i controlli postdonazione effettuati sul donatore vivente. L’assunzione da parte della Confederazione della totalità delle spese amministrative di tenuta del registro ha quale conseguenza che gli importi forfettari degli assicuratori per i donatori di organi e cellule staminali del sangue risultano inferiori rispetto ai forfait stabiliti nelle convenzioni tra l’associazione H+ Gli Ospedali Svizzeri e l’SVK, e attualmente in vigore (organi: 7300 franchi invece di 13 200 franchi, cellule staminali del sangue: 2150 franchi invece di 5000 franchi).
Nel primo anno dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza, per le donazioni di organi da parte di persone viventi effettuate prima del 2012 e per le quali non è ancora stato versato alcun importo forfettario SVK, gli assicuratori devono versare al fondo le spese attese per i controlli postdonazione. La copertura di tali spese è pertanto dovuta una tantum nell’anno dell’entrata in vigore. I pagamenti successivi sono inferiori a quanto indicato nel messaggio (circa sette milioni di franchi invece di 11 milioni di franchi), dato che le spese amministrative per la tenuta del registro sono assunte dalla Confederazione totalmente, e non solo per metà come previsto dal progetto.
2 Parte speciale
2.1 Commento ai singoli articoli
Art. 1 cpv. 2 lett. b
L’attuale articolo 15a, a cui si rimanda nel capoverso 2 lettera b, con la nuova struttura diventa l’articolo 15c. Il rimando è adeguato di conseguenza.
Art. 2 cpv. 1 lett. b
Preparazione
Ai sensi del diritto vigente, anche la coltura è considerata «preparazione». Nel contesto della preparazione, con «coltura» si intende la creazione e il mantenimento di condizioni ottimali per la conservazione di organi, tessuti e cellule in vista di un futuro trapianto. Le cornee, ad esempio, vengono misurate, in parte levigate e immerse in un mezzo di coltura con sostanze nutritive e antibiotici, e conservate per circa quattro settimane. L’impiego di simili tessuti e cellule soggiace alla legge sui trapianti e quindi al controllo dell’UFSP.
Con «coltura» si intende tuttavia anche la crescita o la moltiplicazione di materiale biologico, come le cellule. Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere c e d, le cellule che vengono moltiplicate prima di un trapianto (p.es. cellule cartilaginee del paziente stesso che dopo essere state moltiplicate in laboratorio gli vengono trapiantate per riparare una lesione della cartilagine) sono espianti standardizzati e, in quanto tali, sottostanno in sostanza alle disposizioni della legge sugli agenti terapeutici4 e quindi al controllo di Swissmedic.
A seconda di quello che si intende con «coltura», trova applicazione esclusivamente la legge sui trapianti o in sostanza la legge sugli agenti terapeutici, una situazione che in passato ha dato adito a difficoltà di interpretazione in merito alla base legale applicabile. Per evitare simili difficoltà in futuro, la coltura non deve essere più considerata preparazione.
Art. 8 Durata dei provvedimenti medici preparatori
Nella nuova legge sui trapianti, i provvedimenti medici preparatori dopo il decesso non sono più disciplinati nell’articolo 10 capoverso 3, bensì nell’articolo 10 capoverso 8. Il rimando a tale disposizione non è tuttavia necessario e per questo viene stralciato.
Art. 8a Provvedimenti medici preparatori non ammessi
L’articolo 10 della legge sui trapianti stabilisce a quali condizioni è possibile adottare provvedimenti medici preparatori aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti o cellule. Nel quadro della revisione, l’articolo 10 è stato integrato con un disciplinamento della procedura in caso di assenza di