Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/55: Modifica dell'ordinanza sui trapianti · 15 pagine
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l’istituzione comune calcola per ogni donazione di organi la differenza rispetto all’importo forfettario moltiplicando la speranza di vita residua del donatore secondo la tavola di mortalità per le spese annuali14. Al massimo può comunque esigere l’importo di cui all’allegato 1b lettera a (cpv. 2).
Attualmente, la Fondazione e Trasfusione CRS Svizzera SA gestiscono autonomamente gli importi forfettari che dal 2012 ricevono dagli assicuratori per i controlli postdonazione dei donatori. Tale gestione sarà trasferita al fondo per i controlli postdonazione. La Fondazione e Trasfusione CRS Svizzera SA versano pertanto i mezzi restanti al fondo (cpv. 3) presentando un conteggio dettagliato (cpv. 4) da cui si evince il patrimonio costituito con gli importi forfettari SVK versati dal 1° gennaio 2012 e l’ammontare degli importi utilizzati per i controlli postdonazione dei donatori interessati. Sul lato delle entrate devono figurare chiaramente il numero e l’ammontare degli importi forfettari versati. Devono inoltre essere esposti i redditi conseguiti con l’investimento di tali mezzi dedotte le spese amministrative sostenute. Sul lato delle uscite, devono essere indicati in maniera contabilmente tracciabile i mezzi finanziari impiegati, ripartiti in visite mediche, esami di laboratorio e prestazioni mediche e amministrative del registro. Per ragioni di tracciabilità, i dati devono includere anche gli importi forfettari da ricevere ma non ancora incassati. Sia le singole voci sia il conteggio nel suo complesso devono essere autoesplicativi.
L’istituzione comune verifica se il conteggio è stato allestito in modo tracciabile, l’ammontare del patrimonio costituito con gli importi forfettari SVK, l’ammontare delle spese per i controlli postdonazione dei donatori interessati e in che misura siano insorte eventuali lacune di finanziamento a causa di importi forfettari non versati. Se la tracciabilità non è data, restituisce il conteggio alla Fondazione rispettivamente a Trasfusione CRS Svizzera SA per la rielaborazione (cpv. 5).
Con gli attuali importi forfettari SVK è già stata coperta una parte delle spese amministrative di tenuta del registro (cpv. 6). Dal conteggio di cui al capoverso 4 deve emergere l’ammontare dei fondi rimasti, che in futuro saranno utilizzati per pagare una parte delle spese amministrative di tenuta del registro. L’importo è versato dall’istituzione comune al servizio dei controlli postdonazione (cpv. 7). In questo periodo di transizione, il contributo della Confederazione si riduce di conseguenza (cpv. 6).
Art. 56a Abrogato
L’articolo può essere abrogato perché il termine transitorio da esso stabilito è scaduto.
2.2 Commento agli allegati
Negli allegati, l’ordinanza sui trapianti rimanda a norme nazionali e internazionali da rispettare per l’impiego di organi, tessuti e cellule. Tali norme, esposte nella versione in vigore, vengono regolarmente aggiornate dalle istituzioni preposte in base alle nuove conoscenze, in particolare in materia di qualità e sicurezza. Anche gli allegati devono pertanto essere adeguati alle ultime versioni di tali norme.
Allegato 1 Direttive
Al numero 1 di questo allegato si rimanda ora alle nuove direttive ASSM concernenti l’accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi, la cui adozione è prevista per il maggio 2017 (cfr. commento all’art. 8a).
Tutti i registri nazionali per donatori non consanguinei di cellule staminali del sangue – anche quello svizzero – fanno parte della World Marrow Donor Association (WMDA). Per la ricerca e l’intermediazione di cellule staminali del sangue, tutti i membri della WMDA lavorano secondo le direttive internazionali di questa associazione. Al numero 2 si rimanda ora alla versione in vigore delle direttive della WMDA, ossia quella del 1° gennaio 2014.
Allegato 1a Notifica al servizio dei controlli postdonazione e all’istituzione comune di dona-
zioni di organi e cellule staminali del sangue da parte di persone viventi
Chi preleva organi, deve notificare al servizio dei controlli postdonazione i dati di cui ai numeri 1.1, 2.2 e 3. Chi preleva cellule staminali del sangue, deve notificare al servizio dei controlli postdonazione i dati di cui ai numeri 1.2, 2 e 3. Il servizio dei controlli postdonazione inoltra i dati di cui ai numeri 2 e 3 all’istituzione comune, eliminando poi le informazioni di cui al numero 3.
I numeri 1.1 e 2.1 elencano i dati che devono essere notificati al servizio dei controlli postdonazione da chi preleva organi. L’elenco è stilato secondo standard internazionali. La data di nascita, il sesso (n. 2.1)
14 Rapporto Berag: Berechnungsmodell für die Fortschreibung des Bestandes der Organ-Lebendspender und Kostenentwicklung. 2016 (in tedesco) – consultabile al sito Internet www.bag.admin.ch/revision-txv