Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/55: Modifica dell'ordinanza sui trapianti · 15 pagine
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È ragionevole affidare la sorveglianza su questi due settori a un’unica autorità federale per semplificare il coordinamento e sfruttare le sinergie.
Confronto di dati tra l’UFSP e i centri di trapianto
Per consentire loro di verificare la completezza della base di dati per il rilevamento degli esiti dei trapianti, l’UFSP comunica ai centri di trapianto i dati figuranti nello Swiss Organ Allocation System (SOAS), la banca dati utilizzata per l’attribuzione di organi.
Direttive
L’ordinanza sui trapianti rimanda a diverse direttive nazionali e internazionali. I rimandi sono aggiornati.
1.3 Ripercussioni
1.3.1 Confederazione
Con la modificata legge sui trapianti la Confederazione copre, sotto forma di contributi annui, le spese amministrative del servizio dei controlli postdonazione per la tenuta del registro per il controllo postdonazione dello stato di salute dei donatori. Il progetto di legge del Consiglio federale prevedeva invece che la Confederazione ne pagasse la metà. Il 19 giugno 2015, il Parlamento ha tuttavia deciso che la Confederazione si assumerà la totalità di tali spese, ossia circa 0,125 milioni di franchi nell’anno di entrata in vigore della revisione e circa 0,8 milioni di franchi nell’anno successivo. Dopo di che, le spese per la tenuta del registro aumenteranno ogni anno di circa 40 000 franchi, dato che il numero di donatori viventi che necessitano di un controllo postdonazione lungo l’intero arco di vita crescerà con gli anni. Va ricordato che, dal 2012 e fino all’entrata in vigore della modifica, gli assicuratori hanno pagato con gli importi forfettari versati alla Federazione svizzera per compiti comunitari degli assicuratori malattia (SVK) una parte delle spese amministrative di tenuta del registro per le donazioni da parte di persone viventi avvenute in questo lasso di tempo. È importante che se ne tenga conto nel calcolo delle spese annuali di tenuta del registro a carico della Confederazione, per evitare doppi pagamenti da parte della Confederazione e degli assicuratori che sarebbero difficilmente giustificabili.
È responsabilità dei Cantoni accordare agli assicurati di condizione economica modesta riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in parte finanziate dalla Confederazione. Dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, gli assicuratori devono versare l’eventuale differenza rispetto all’importo forfettario per le donazioni di organi da parte di persone viventi effettuate prima del 2012. Se gli assicuratori riversano queste spese integralmente sugli assicurati, ne risulta un leggero incremento del volume dei premi e, di conseguenza, un maggiore contributo della Confederazione alla riduzione dei premi. Poiché gli assicuratori non devono più versare alcun contributo alle spese amministrative di tenuta del registro, il contributo della Confederazione alla riduzione dei premi risulterà di circa un terzo inferiore rispetto agli 852 000 franchi indicati nel messaggio3.
La notifica all’UFSP delle donazioni da parte di persone viventi e la notifica dei dati al servizio dei controlli postdonazione richiedono un adeguamento del software per l’attribuzione degli organi SOAS per una spesa unica totale di circa 50 000 franchi per la Confederazione.
Presumibilmente, la modifica dell’ordinanza sui trapianti non avrà ripercussioni sull’effettivo di personale della Confederazione. L’atteso sgravio in virtù della delega dell’attività di sorveglianza dell’UFSP a Swissmedic verrà compensato dai nuovi compiti esecutivi nel settore delle donazioni da parte di persone viventi.
1.3.2 Cantoni
Anche i Cantoni potranno veder aumentare leggermente il contributo alla riduzione dei premi nel primo anno dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza in seguito al versamento unico degli assicuratori per le donazioni di organi da parte di persone viventi avvenute prima del 2012. Anche questo importo sarà comunque inferiore a quanto indicato nel messaggio.
3 Messaggio concernente la modifica della legge sui trapianti dell’8 marzo 2013, p. 2023, consultabile al sito Internet www.bag.admin.ch/revision-txv