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Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 17 pagine
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3.2.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
È concessa una deroga se:
a. per motivi tecnici non è possibile utilizzare sostanze ausiliarie esenti da mercurio o l’impiego di queste sostanze ausiliarie non è finanziariamente sostenibile da un’impresa media ed economicamente sana del settore in questione; e
b. la quantità di emissioni di mercurio nell’ambiente è ridotta al minimo e sono adottate le necessarie misure volte a proteggere la salute umana e l’ambiente.
3.2.3 Domanda
Nella domanda devono figurare almeno:
a. l’identità della sostanza ausiliaria contenente mercurio e indicazioni sull’impiego per il quale se ne chiede l’autorizzazione;
b. un bilancio del mercurio comprendente indicazioni in merito alla permanenza del mercurio nell’ambiente e nei rifiuti;
c. una valutazione dei rischi per la natura umana e per l’ambiente legati all’impiego della sostanza ausiliaria nonché le necessarie misure di protezione;
d. un’analisi se è soddisfatta la premessa di cui al numero 3.2.2 lettera a;
e. una descrizione delle attività di ricerca e di sviluppo svolte al fine di rinunciare all’impiego di sostanze contenenti mercurio.
4 Disposizioni transitorie
4.1 Immissione sul mercato
1I divieti di cui al numero 1.1 capoversi 1 e 3 non si applicano ai composti di mercurio, ai preparati e agli oggetti contenenti composti di mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 1 immessi sul mercato per la prima volta prima del 10 ottobre 2017.
2Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera a non si applica agli strumenti di misurazione contenenti mercurio immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° settembre 2015.
3Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera b non si applica all’immissione sul mercato di sfigmomanometri destinati ad analisi epidemiologiche non ancora concluse al 1° settembre 2015.