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Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 17 pagine
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secondo la quale il mercurio (n. CAS 7439-97-6) o il preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento destinato all’esportazione non proviene né dall’estrazione primaria di mercurio né da un’industria che produce cloro-alcali.
1.4.4 Domanda
Nella domanda devono figurare almeno:
a. il nome e l’indirizzo del richiedente;
b. il nome e l’indirizzo dell’esportatore estero;
c. per ogni sostanza e ogni preparato da importare:
1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 19867 sulla tariffa delle dogane (LTD),
3. il tipo d’impiego,
4. la quantità prevista per l’importazione in chilogrammi,
5. la conferma di cui al numero 1.4.3 lettera b;
d. la certificazione di cui al numero 1.4.3 lettera c.
1.4.5 Decisione
1L’UFAM decide entro 30 giorni da quando dispone di tutta la documentazione necessaria. Attribuisce un numero all’autorizzazione d’importazione.
2Un’autorizzazione d’importazione è rilasciata per un periodo limitato a un massimo di 12 mesi.
1.4.6 Obblighi al momento dell’importazione e del conferimento in un deposito
1La persona soggetta all’obbligo di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 20058 sulle dogane (LD) deve indicare nella dichiarazione doganale:
a. che l’importazione di mercurio (n. CAS 7439-97-6), un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento, un composto di mercurio o una lega di mercurio, è soggetta ad autorizzazione secondo il presente allegato;
b. il numero dell’autorizzazione d’importazione,
2Su domanda dell’ufficio doganale la persone soggetta all’obbligo deve presentare una copia dell’autorizzazione d’importazione secondo il presente allegato;