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Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 17 pagine

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Allegato 2.16 (art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

N. 3ter

3ter Piombo e suoi composti in oggetti destinati al grande pubblico 3.1ter Definizioni

1Si considera che un oggetto contenga piombo (n. CAS 7439-92-1) o un composto di piombo se esso, o una sua parte accessibile, presenta un contenuto in massa di piombo (espresso in metallo) pari o superiore allo 0,05 per cento.

2Un oggetto o una sua parte accessibile può essere messo in bocca dai bambini se è di altezza, lunghezza o larghezza inferiore a 5 cm o se presenta una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.

3.2ter Divieti

1L’immissione sul mercato di oggetti contenenti piombo destinati al grande pubblico è vietata se, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, gli oggetti o loro parti accessibili possono essere messi in bocca dai bambini.

2Per l’immissione sul mercato di oggetti trattati con pitture e lacche, gli imballaggi nonché le apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti piombo o composti di piombo si applicano il numero 4 e gli allegati 2.8 e 2.18.

3.3ter Relazione con l’ordinanza del 23 novembre 200512 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

Si applica l’ODerr per l’immissione sul mercato di oggetti d’uso, giocattoli, gioielli e stoppini di candele contenenti piombo o composti di piombo destinati al grande pubblico, e tali oggetti o loro parti accessibili possono, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, essere messi in bocca dai bambini.

3.4ter Deroghe

1Il divieto di cui al numero 3.2ternon si applica:

a. al vetro cristallo secondo l’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE13;

12 RS 817.02

13 Direttiva 69/493/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1969 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo, GU L 326 del 29.12.1969, p. 36; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, p. 81.