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Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 17 pagine

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2.2.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

1Un’autorizzazione d’esportazione è rilasciata su domanda, se il mercurio (n. CAS 7439-97-6) o i preparati con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento sono destinati, nel Paese di importazione, a scopi di analisi e ricerca, e all’UFAM è stata presentata una certificazione del Paese di importazione che approva tale importazione.

2Se l’esportazione è destinata a un Paese che non è Parte9 della Convenzione di Minamata, l’autorizzazione è rilasciata solo se è presentata all’UFAM una certificazione del Paese di importazione, secondo la quale esso ha stabilito misure per proteggere la salute umana e l’ambiente nell’utilizzazione di mercurio.

2.2.3 Domanda

Nella domanda devono figurare almeno:

a. il nome e l’indirizzo del richiedente;

b. i nomi e gli indirizzi degli importatori esteri, suddivisi per Paesi destinatari;

c. la quantità prevista per l’esportazione in chilogrammi, per importatore e Paese destinatario;

d. il termine previsto per la prima esportazione, indicato per Paese destinatario;

e. la conferma che il mercurio (n. CAS 7439-97-6) o i preparati con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento sono esportati a scopi di analisi e ricerca;

f. le certificazioni di cui al numero 2.2.2 capoversi 1 e 2.

2.2.4 Decisione

1L’UFAM decide entro 30 giorni da quando dispone di tutta la documentazione necessaria. Attribuisce un numero all’autorizzazione d’esportazione.

2L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di 12 mesi e scade di volta in volta al termine dell’anno civile.

2.2.5 Obblighi in caso di esportazione

1La persona soggetta all’obbligo di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 200510 sulle dogane (LD) deve indicare nella dichiarazione doganale:

a. che l’esportazione di mercurio (n. CAS 7439-97-6) o di un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento è soggetta ad autorizzazione conformemente al presente allegato;

9 La lista delle Parti è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM: www.ufam.admin.ch > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure.

10 RS 631.0