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Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 17 pagine
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b. alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite (voce tariffale 7103), eccetto quelle trattate con piombo, suoi composti o suoi preparati contenenti tale sostanza;
c. agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, dalla vetrificazione o dalla sinterizzazione di minerali ad una temperatura di almeno 500°C;
d. alle chiavi e alle serrature, compresi i lucchetti;
e. agli strumenti musicali;
f. agli oggetti e alle parti di oggetti contenenti leghe di ottone, se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) nella lega di ottone non supera lo 0,5 per cento in peso;
g. alle punte per strumenti di scrittura;
h. a oggetti devozionali;
i. alle pile portatili zinco-carbone e alle pile a bottone.
2Il divieto di cui al numero 3.2tercapoverso 1 non si applica inoltre a:
a) oggetti contenenti piombo non rivestiti, se esiste la prova che il tasso di cessione del piombo dall’oggetto o da sue parti accessibili non supera 0,05 μg/cm2 l’ora (equivalente a 0,05 μg/g/h);
b) oggetti contenenti piombo rivestiti, se esiste la prova che non superano il tasso di cessione di cui alla lettera a e il rivestimento è sufficiente a garantire che questo tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili.
N. 7 cpv. 1bis
7 Disposizione transitoria
1bis ter
Il divieto di cui al numero 3.2 capoverso 1 non si applica agli oggetti immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° novembre 2018.