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Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 17 pagine
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Allegato 1.7 (art. 3)
Mercurio
1 Immissione sul mercato
1.1 Divieti
1È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti composti di mercurio nonché dei preparati contenenti tali composti di mercurio, se il loro contenuto in massa di mercurio è pari o superiore allo 0,01 per cento:
a. acetato di fenilmercurio (n. CAS 62-38-4);
b. propionato di fenilmercurio (n. CAS 103-27-5);
c. 2-etilesanoato di fenilmercurio (n. CAS 13302-00-6);
d. ottanoato di fenilmercurio (n. CAS 13864-38-5);
e. neodecanoato di fenilmercurio (n. CAS 26545-49-3).
2È vietata l’immissione sul mercato:
a. di termometri per la misurazione della temperatura corporea e altri strumenti di misurazione contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6) e destinati al grande pubblico;
b. dei seguenti strumenti di misurazione contenenti mercurio (n. CAS 7439-97- 6), o il cui impiego richiede l’uso di mercurio, e destinati all’uso professionale o commerciale:
1. barometri,
2. igrometri,
3. manometri,
4. sfigmomanometri,
5. estensimetri per l’uso in pletismografi,
6. tensiometri,
7. termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche,
8. picnometri,
9. strumenti per la determinazione del punto di rammollimento;
c. di interruttori e relè contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6);
d. dei seguenti tipi di prodotti contenenti composti di mercurio:
1. prodotti fitosanitari,
2. biocidi secondo l’articolo 1a dell’ordinanza del 18 maggio 20053 sui biocidi (OBioc),
3. pitture e lacche,