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Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 17 pagine
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4. cosmetici, se il DFI, sulla base dell’articolo 35 capoverso 4 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 20054 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, non stabilisce che possono contenere composti di mercurio quali conservanti in prodotti per truccare e struccare gli occhi,
5. antisettici topici;
e. preparati e oggetti contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6) o composti di mercurio destinati a un’utilizzazione ignota prima del 31 dicembre 2017.
3È inoltre vietata l’immissione sul mercato di oggetti, se essi o i loro componenti contengono composti di mercurio di cui al capoverso 1 e il contenuto in massa di mercurio negli oggetti o nei loro componenti è pari o superiore allo 0,01 per cento.
4Per l’immissione sul mercato di pile, imballaggi e componenti di imballaggi, veicoli e loro materiali e componenti, materiali legnosi nonché di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro pezzi di ricambio si applicano gli allegati 2.15- 2.18.
1.2 Deroghe
1I divieti di immissione sul mercato di composti di mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 1 e di oggetti di cui al numero 1.1 capoverso 3 non si applicano all’immissione sul mercato per scopi di analisi e ricerca.
2I divieti di immissione sul mercato di strumenti di misurazione di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera b non si applicano:
a. agli sfigmomanometri impiegati come standard di riferimento per la convalida di sfigmomanometri esenti da mercurio;
b. ai termometri destinati esclusivamente all’esecuzione di verifiche basate su norme che prescrivono l’impiego di termometri a mercurio;
c. alle celle a punto triplo impiegate per la calibrazione di termometri a resistenza di platino;
d. agli apparecchi che il 1° settembre 2015 superavano i 50 anni d’età e sono considerati oggetti d’antiquariato o beni culturali;
e. agli apparecchi che sono esposti al pubblico per scopi culturali e storici.
3Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c non si applica agli interruttori e ai relè:
a. destinati ad apparecchiature che, secondo l’allegato 2.18 numero 3 capoverso 1 lettere a e c, possono comprendere interruttori e relè contenenti mercurio;
b. destinati a essere utilizzati come pezzi di ricambio per apparecchiature di cui all’allegato 2.18 numero 1 capoverso 1 se allo stato della tecnica non esiste un’alternativa esente da mercurio.