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Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 17 pagine

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1.4 Importazione

1.4.1 Obbligo di autorizzazione

1Necessita di un’autorizzazione dell’UFAM chi intende importare a scopi professionali o commerciali:

a. mercurio (n. CAS 7439-97-6);

b. un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento;

c. un composto di mercurio non menzionato nel numero 1.1 capoverso 1;

d. una lega di mercurio.

2Necessita di un’autorizzazione d’importazione secondo il capoverso 1 chiunque intenda stoccare le sostanze e i preparati ivi menzionati o altri composti di mercurio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.

1.4.2 Deroga

Non necessita di un’autorizzazione chi importa:

a. mercurio (n. CAS 7439-97-6) o un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento da uno Stato Parte5 della Convenzione del xy.zz xxxx6 sul mercurio (Convenzione di Minamata), se la sostanza o il preparato è destinato a scopi di analisi e ricerca;

b. un composto di mercurio o una lega di mercurio, se la sostanza o il preparato è destinato a scopi di analisi e ricerca;

c. una sostanza menzionata alla lettera a o b oppure un preparato ivi menzionato per essere utilizzato quale sostanza, o in un preparato o in un oggetto, se la sostanza, il preparato o l’oggetto è destinato a scopi di analisi e di ricerca.

1.4.3 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

Un’autorizzazione d’importazione è rilasciata su domanda se:

a. la sostanza o il preparato che si intende importare è destinato a un impiego autorizzato ai sensi del numero 3;

b. l’importatore conferma che la sostanza o il preparato che intende importare non è destinato alla riesportazione in forma chimica modificata o meno;

c. nel caso in cui il Paese di esportazione non è Parte della Convenzione di Minamata all’UFAM è presentata una certificazione del Paese di esportazione,

5 La lista delle Parti è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM: www.ufam.admin.ch > Prodotti chimici > Disposizioni e procedure.

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