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Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 17 pagine

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3In caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante deve indicare il numero dell’autorizzazione d’importazione in un inventario di tutte le merci depositate secondo l’articolo 56 LD.

1.4.7 Obbligo di conservazione

Il detentore dell’autorizzazione d’importazione deve conservarla per un periodo di cinque anni.

1.5 Obbligo di notifica

1Chi importa mercurio (n. CAS 7439-97-6), un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento, un composto di mercurio o una lega di mercurio e, secondo il numero 1.4.2, non necessita di un’autorizzazione d’importazione, deve comunicare all’UFAM ogni anno entro il 30 aprile le quantità importate l’anno precedente, suddivise per sostanze e preparati.

2Chi fornisce per la prima volta mercurio proveniente da rifiuti trattati in Svizzera o un composto di mercurio proveniente da rifiuti trattati in Svizzera, deve comunicare all’UFAM ogni anno entro il 30 aprile le quantità fornite l’anno precedente, suddivise per sostanze e per il nome e l’indirizzo dei destinatari.

2 Esportazione

2.1 Divieti

È vietata l’esportazione di:

a. strumenti di misurazione, interruttori e relè che non possono essere immessi sul mercato;

b. amalgama dentale.

2.2 Autorizzazione d’esportazione

2.2.1 Obbligo di autorizzazione

Chi intende esportare mercurio (n. CAS 7439-97-6) o preparati con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento destinati all’uso professionale o commerciale, o trasferirli in un altro Paese da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale, necessita di un’autorizzazione dell’UFAM.