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Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 17 pagine
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b. il numero dell’autorizzazione d’esportazione;
2Su domanda dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo deve presentare una copia dell’autorizzazione d’esportazione secondo il presente allegato.
3Nel caso di uno stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante deve indicare il numero dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate secondo l’articolo 56 LD.
2.2.6 Obbligo di conservazione
L’esportatore deve conservare l’autorizzazione d’esportazione per un periodo di cinque anni.
3 Impiego
3.1 Divieti
È vietato l’impiego di:
a. mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti di mercurio e preparati mercuriali per la fabbricazione di:
1. sostanze, preparati e oggetti contenenti mercurio, nella misura in cui, conformemente ai numeri 1.1 capoversi 1 – 3, 1.2 e 1.3, non possono essere immessi sul mercato,
2. pile e loro componenti;
b. amalgama dentale, se per ragioni mediche è possibile preferire un altro materiale da otturazione;
c. mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti di mercurio e preparati mercuriali come sostanze ausiliarie in processi di fabbricazione industriali.
3.2 Deroghe
3.2.1 Principio
Se il mercurio (n. CAS 7439-97-6), il composto di mercurio o il preparato mercuriale non è destinato all’elettrolisi cloroalcalina o alla fabbricazione di acetaldeide, cloruro di vinile, metilato o etilato di sodio o potassio, su domanda l’UFAM può, d’intesa con l’UFAG, autorizzare deroghe temporanee al divieto di cui al numero 3.1 lettera c.