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Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 17 pagine

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4.2 Esportazione

1Su domanda, l’UFAM autorizza l’esportazione di mercurio (n. CAS 7439-97-6) importato prima del 31 dicembre 2017 o ottenuto in Svizzera da rifiuti contenenti mercurio, ancora fino al 31 dicembre 2020, se gli è presentata una certificazione del Paese di importazione, che approva l’importazione per:

a. la fabbricazione di lampade a scarica;

b. la fabbricazione di amalgama dentale;

c. la manutenzione di saldatrici a rulli che funzionano con teste contenenti mercurio.

2Se l’esportazione è destinata a un Paese che non è Parte11 della Convezione di Minamata, l’autorizzazione è rilasciata solo se è presentata all’UFAM una certificazione del Paese di importazione, secondo la quale esso ha stabilito misure per proteggere la salute umana e l’ambiente nell’utilizzazione di mercurio.

3Nella domanda devono figurare almeno:

a. il nome e l’indirizzo del richiedente;

b. il nome e l’indirizzo dell’importatore estero;

c. il tipo d’impiego;

c. la quantità prevista per l’esportazione in chilogrammi;

e. una dichiarazione scritta del destinatario, nella quale egli si impegna a utilizzare il mercurio (n. CAS 7439-97-6) per uno degli impieghi menzionati al capoverso 1;

f. le certificazioni di cui ai capoversi 1 e 2.

4Per la decisione, gli obblighi in caso di esportazione e l’obbligo di conservare i documenti si applicano per analogia i numeri 2.2.4 a 2.2.6.

11 La lista delle Parti è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM: www.ufam.admin.ch > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure.