Progetto
Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 17 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto
4.2 Esportazione
1Su domanda, l’UFAM autorizza l’esportazione di mercurio (n. CAS 7439-97-6) importato prima del 31 dicembre 2017 o ottenuto in Svizzera da rifiuti contenenti mercurio, ancora fino al 31 dicembre 2020, se gli è presentata una certificazione del Paese di importazione, che approva l’importazione per:
a. la fabbricazione di lampade a scarica;
b. la fabbricazione di amalgama dentale;
c. la manutenzione di saldatrici a rulli che funzionano con teste contenenti mercurio.
2Se l’esportazione è destinata a un Paese che non è Parte11 della Convezione di Minamata, l’autorizzazione è rilasciata solo se è presentata all’UFAM una certificazione del Paese di importazione, secondo la quale esso ha stabilito misure per proteggere la salute umana e l’ambiente nell’utilizzazione di mercurio.
3Nella domanda devono figurare almeno:
a. il nome e l’indirizzo del richiedente;
b. il nome e l’indirizzo dell’importatore estero;
c. il tipo d’impiego;
c. la quantità prevista per l’esportazione in chilogrammi;
e. una dichiarazione scritta del destinatario, nella quale egli si impegna a utilizzare il mercurio (n. CAS 7439-97-6) per uno degli impieghi menzionati al capoverso 1;
f. le certificazioni di cui ai capoversi 1 e 2.
4Per la decisione, gli obblighi in caso di esportazione e l’obbligo di conservare i documenti si applicano per analogia i numeri 2.2.4 a 2.2.6.
11 La lista delle Parti è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM: www.ufam.admin.ch > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure.