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Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 17 pagine

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4Il divieto di immissione sul mercato di biocidi di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera d cifra 2 non si applica agli scopi di ricerca e di sviluppo.

5Il divieto di immissione sul mercato di preparati contenenti mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera e non si applica alle sostanze ausiliarie destinate a processi di fabbricazione industriali.

1.3 Deroghe con autorizzazione

1.3.1 Principio

L’UFAM, d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), può, su domanda, autorizzare deroghe temporanee al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera e.

1.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

È rilasciata un’autorizzazione eccezionale se:

a. per motivi tecnici non è possibile un impiego del preparato o dell’oggetto senza mercurio o l’impiego del preparato o dell’oggetto senza mercurio non è finanziariamente sostenibile da un’impresa media ed economicamente sana del settore in questione; ed

b. è fornita la prova che l’impiego del preparato contenente mercurio o dell’oggetto contenente mercurio non comporta alcun rischio considerevole per la salute umana e l’ambiente.

1.3.3 Domanda

Nella domanda devono figurare almeno:

a. lo scopo a cui il preparato contenente mercurio o l’oggetto contenente mercurio è destinato;

b. l’identità, il contenuto in massa e la funzione del componente contenente mercurio nel preparato o nell’oggetto;

c. la quantità del preparato o dell’oggetto che si intende immettere sul mercato in un anno;

d. una valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente legati all’impiego del preparato o dell’oggetto nonché le necessarie misure di protezione;

e. un’analisi se sussistono le premesse secondo il numero 1.3.2 lettera a;

f. una descrizione delle attività di ricerca e sviluppo svolte al fine di rinunciare all’impiego di mercurio nel preparato o nell’oggetto.