Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 15 pagine

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non apparirà più in forma stampata. Secondo Expertsuisse, l’articolo 50a lascia un margine di interpretazione relativamente ampio e non è attuabile. Inoltre, la limitazione della ricerca negli archivi a un’edizione aggiornata di un giornale o una rivista non terrebbe conto della realtà. Anche la ricerca di un giornale pubblicato ad esempio un mese prima rientrerebbe nel campo della diffusione di informazioni utili. Expertsuisse propone altresì una precisazione riguardante la pubblicità (carattere pubblicitario), poiché l’editore non può o può influire solo in minima parte sul fatto che il suo giornale o la sua rivista elettronici vengano collegati ad annunci pubblicitari automatici. Inoltre, l’interpretazione della LIVA nell’OIVA dovrebbe per quanto possibile anticipare i rapidi sviluppi in atto nel settore online o quantomeno non impedire la corretta applicazione della legge con disposizioni eccessivamente restrittive.

Art. 51a

Questa disposizione è prevalentemente oggetto di critiche riguardo all’esigenza della casa editrice.

AdS, ALSI, ASDEL, Expertsuisse, sbvv, SESI, Suisseculture e VSV reputano eccessivamente restrittiva e anacronistica la proposta del Consiglio federale di considerare come e-book soltanto i prodotti elettronici pubblicati da una casa editrice. Nella prassi, una simile definizione creerebbe problemi di delimitazione complessi e inutili. Anche le opere di «scrittori dilettanti» dovrebbero essere chiaramente classificate come e-book. La sbvv sottolinea che né i librai né i clienti sarebbero in grado di appurare, su un’offerta di centinaia di migliaia di titoli, se dietro ogni singolo e-book vi sia una casa editrice. Secondo Expertsuisse non si capisce perché gli e-book pubblicati in autoedizione debbano ricevere un trattamento fiscale diverso rispetto ai libri editi da una casa editrice (terza). Per i libri stampati su carta non viene infatti applicata una simile limitazione. Per AdS e Suisseculture è fondamentale una definizione della forma che consenta di distinguere il libro elettronico da altri prodotti digitali; il fatto di menzionare determinati autori creerebbe problemi di delimitazione complessi e inutili. Eventualmente si potrebbe considerare di basarsi sul criterio dell’espressione del pensiero umano (senza carattere pubblicitario), ad esempio sottolineando che si tratta di affermazioni dell’autore a fini redazionali o editoriali. Si introdurrebbe così un parallelismo con la legge del 9 ottobre 19928 sul diritto d’autore (LDA).

AdS, ALSI, ASDEL, sbvv, SESI e Suisseculture sottolineano inoltre che la definizione di audiolibro è astrusa, in quanto presuppone l’esistenza di un’opera originale praticamente identica. Da tempo gli audiolibri non sono più soltanto libri recitati. Può anche trattarsi di opere originali basate prevalentemente su testi e prodotte esclusivamente su supporto audio (cosiddetti «spoken word»). La sbvv lamenta che nella realtà è praticamente impossibile stabilire quali prodotti rappresentino prevalentemente una recitazione di un’opera originale e quali consistano in un’interpretazione più libera di un testo.

Il Cantone BS, il PSS e l’USS approvano invece questo articolo.

Art. 52

Expertsuisse propone una precisazione del capoverso 3 volta a chiarire che la pubblicità per terzi indipendenti non rientra nel campo d’applicazione di questa disposizione. Un’alternativa consisterebbe nel mantenere l’attuale capoverso 5.

Art. 63

Expertsuisse chiede di stralciare la lettera d, poiché in pratica tra terzi è impossibile appurare in modo affidabile se un bene sia stato importato dal venditore in esenzione d’imposta. Nell’articolo 28a rev-LIVA, su cui si basa questa norma, non sarebbe prevista alcuna restrizione del genere.

8 RS 231.1