Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 15 pagine
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Il Cantone BS approva invece esplicitamente questa disposizione.
Art. 45
L’AES suggerisce di integrare nell’OIVA la vigente prassi dell’AFC, secondo cui il tasso di conversione utilizzato all’interno del gruppo va applicato sia alle prestazioni infragruppo sia nei rapporti con terzi.
Art. 48a–48d
Gli articoli 48a e 48b suscitano pareri discordanti.
Alcune associazioni e altri interessati criticano queste disposizioni. Expertsuisse considera inutile l’articolo 48a, poiché l’IVA è dovuta se è indicata in un contratto, in una fattura o in una ricevuta. VKMS e USAM si esprimono sulla definizione di oggetti d’arte prevista all’articolo 48b capoverso 1. La definizione di arte sarebbe difficile da generalizzare e soggetta a una continua evoluzione. Anche per questo motivo si dovrebbe rinunciare a una definizione eccessivamente restrittiva, e in particolare a menzionare un numero preciso di esemplari. L’unico criterio determinante dovrebbe essere il fatto che l’artista abbia limitato il numero di copie. Andrebbe infatti considerata l’intenzione del legislatore di impedire la deduzione di imposte precedenti fittizie nel commercio di opere d’arte. Per raggiungere tale obiettivo, la definizione di oggetto d’arte dovrebbe essere ampia piuttosto che restrittiva. Per il commercio di opere d’arte sarebbe importante poter applicare una sola procedura, e precisamente l’imposizione dei margini. La coesistenza di imposizione dei margini e deduzione di imposte precedenti fittizie creerebbe soltanto difficoltà di delimitazione. VKMS e USAM suggeriscono di ispirarsi, per la definizione di oggetti d’arte, all’articolo 11 dell’abrogata ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (OLIVA). Fiduciaire Suisse deplora le difficoltà che potrebbero sorgere nel determinare se debba essere applicata l’imposizione dei margini o l’imposizione ordinaria, in particolare per i vini e altri alcolici e per i veicoli d’epoca. L’ASA propone di completare l’articolo 48b capoverso 3 lettera c in relazione alle cosiddette vendite di carcasse di veicoli a motore incidentati. Per ragioni di praticabilità, le compagnie assicurative dovrebbero ancora poter chiedere sistematicamente la deduzione dell’imposta precedente fittizia per le carcasse dei veicoli (mercato di massa) senza dover decidere caso per caso tra deduzione dell’imposta precedente fittizia e imposizione dei margini.
Il Cantone BS e l’USS approvano invece espressamente gli articoli 48a–48d.
Art. 50a
Anche questa proposta del Consiglio federale è oggetto di pareri eterogenei.
Il Cantone BS, il PSS, l’AdS, l’USS e Suisseculture approvano la definizione di giornali e riviste elettronici, ora imponibili all’aliquota ridotta.
Expertsuisse, Impressum e VSM esprimono invece le seguenti riserve: pur considerando sostanzialmente opportuna la definizione proposta, considerate le diverse e mutevoli forme di approntamento dei contenuti il VSM reputa che l’assoggettamento all’aliquota ridotta di un contenuto audiovisivo soltanto se svolge un ruolo secondario possa dare adito a delle difficoltà, e auspica pertanto un opportuno adeguamento delle spiegazioni relative a tale disposizione. Impressum ritiene che la formulazione dell’articolo 50 capoverso 1 lettera b sia eccessivamente restrittiva. Preferirebbe una diversa formulazione che esplicitasse che
l’aliquota ridotta è applicabile alle offerte informative di carattere redazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di testi, immagini, registrazioni audio o video, ma non alle offerte mediatiche di mero intrattenimento (ad es. musica, cinema). Per di più, il fatto di basarsi sulla funzione di giornali e riviste potrebbe dare adito in avvenire a difficoltà di comprensione, poiché secondo previsioni attendibili in un prossimo futuro la maggior parte dei media informativi