Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 15 pagine
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Sintesi
La revisione dell’ordinanza sull’IVA attua a livello di ordinanza la revisione parziale della legge sull’IVA (rev-LIVA). Al tempo stesso, il Consiglio federale coglie l’occasione per introdurre alcuni adeguamenti alla luce delle esperienze acquisite negli ultimi anni, segnatamente nelle disposizioni sull’aliquota saldo e sulle aliquote forfetarie.
Alla procedura di consultazione, svoltasi nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2016 e il 4 aprile 2017, hanno partecipato concretamente 22 Cantoni, un partito (PSS) e 35 associazioni e altri interessati.
Il progetto raccoglie l’adesione dei Cantoni, delle associazioni e di altri interessati nonché del PSS, unico partito espressosi.
I partecipanti formulano alcune proposte di modifica su alcuni punti:
in merito alle disposizioni d’esecuzione relative alle agevolazioni fiscali per la collabora-
zione tra collettività pubbliche, si chiede di circoscrivere con maggiore chiarezza la portata dell’esclusione dall’imposta (art. 38 e 38a dell’avamprogetto di ordinanza [AP-OIVA]);
alcune associazioni e altri interessati giudicano eccessivamente restrittiva la disposizione
secondo cui l’assoggettamento volontario (opzione) o la rinuncia a un’opzione già esercitata sono ammessi soltanto fino alla scadenza del termine fissato per la finalizzazione (art. 39 AP-OIVA);
alcuni partecipanti considerano troppo limitata la definizione di oggetti d’arte (art. 48b AP-
OIVA), ai quali è ora applicabile l’imposizione dei margini;
nella definizione di libro elettronico (art. 51a AP-OIVA) si chiede di rinunciare al criterio
della pubblicazione da parte di una casa editrice;
un’associazione lamenta che le imprese che eseguono sul territorio svizzero esclusiva-
mente prestazioni escluse dall’imposta possano rinunciare ad annunciarsi come contribuenti (art. 121a AP-OIVA);
per quanto riguarda la trasmissione e la conservazione di giustificativi in forma non carta-
cea si chiede di rimandare esclusivamente alle prescrizioni del Codice delle obbligazioni e dell’ordinanza sui libri di commercio (art. 122 AP-OIVA);
quanto alla concreta attuabilità delle disposizioni d’esecuzione sulle vendite per corri-
spondenza online, i partecipanti manifestano qualche perplessità. Soltanto nel proprio parere sulla revisione dell’ordinanza sull’IVA, la Posta solleva un problema di incasso connesso alla regolamentazione sulle vendite per corrispondenza già introdotta nell’ambito della revisione parziale della legge sull’IVA (rev-LIVA; art. 7 cpv. 3 lett. b). Essa suggerisce varie soluzioni per rimediare a tale problematica;
tre associazioni chiedono di definire nell’ambito dell’OIVA gli istituti di previdenza che non
sono considerati persone strettamente vincolate ai sensi dell’articolo 3 lettera h numero 2 rev-LIVA.