Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 15 pagine
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Art. 77 cpv. 2 lett. e
Fiduciaire Suisse ritiene impossibile applicare questa disposizione. Non si può esigere dal fornitore di una prestazione che sappia da chi è diretto il cliente.
Art. 77 cpv. 3
Il Cantone BS propone di modificare questa disposizione affinché preveda una possibilità di opzione anche per le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 30 rev-LIVA. Secondo l’articolo 38b capoverso 1 lettera b AP-OIVA rientrerebbero tra le collettività pubbliche anche gli istituti di formazione e di ricerca. La normativa in materia di IVA non escluderebbe il diritto di opzione per le prestazioni effettuate all’interno di una stessa collettività pubblica (art. 21 cpv. 2 n. 28 rev-LIVA).
Inoltre, il secondo periodo del capoverso 3 andrebbe concretizzato precisando che le conseguenze dell’esercizio di un’opzione non consentita dovrebbero limitarsi alle sole prestazioni per le quali è fondamentalmente ammesso il diritto di opzione (cfr. anche art. 97 cpv. 3).
Art. 78 cpv. 3
I Cantoni BS e UR propongono di consentire ad ogni modifica dell’aliquota saldo un passaggio anticipato dal metodo del rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo.
Art. 79 cpv. 3
L’USC si dichiara favorevole a questa disposizione a patto che nella prassi si trovi una regola chiara per definire ciò che si intende con le espressioni «in minor misura» e «in maggior misura».
Art. 81 cpv. 5
L’USC si dichiara favorevole a questa disposizione a patto che nella prassi si trovi una regola chiara per definire ciò che si intende con le espressioni «in minor misura» e «in maggior misura».
Art. 90 cpv. 2 e 2bis
Il Cantone BS approva esplicitamente questa disposizione.
CP, FPV e USAM propongono di precisarne il testo introducendo un riferimento ancora più esplicito all’imposizione dei margini. Expertsuisse considera contrario alla legge il fatto che la procedura di compensazione dell’imposta precedente fittizia sia concessa soltanto se i beni sono stati acquistati per essere rivenduti. La disposizione di legge alla base di questa norma, ossia l’articolo 28a rev-LIVA, non prevede tale limitazione.
Art. 97 cpv. 3
Il Cantone BS propone di modificare questa disposizione affinché preveda una possibilità di opzione anche per le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 30 rev-LIVA. Secondo l’articolo 38b capoverso 1 lettera b AP-OIVA rientrerebbero tra le collettività pubbliche anche gli istituti di formazione e di ricerca. La normativa in materia di IVA non escluderebbe il diritto di opzione per le prestazioni effettuate all’interno di una stessa collettività pubblica (art. 21 cpv. 2 n. 28 rev-LIVA).