Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 15 pagine
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Inoltre, a parere della CDPE e di swissuniversities, questi altri contributi di diritto pubblico di cui al capoverso 1 lettere a–e dovrebbero essere considerati come non controprestazione ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA.
Art. 29a (nuovo)
La CDPE e swissuniversities propongono di integrare nella riforma dell’OIVA la codificazione dell’attuale prassi amministrativa dell’AFC, secondo cui le scuole universitarie e talune istituzioni delle collettività pubbliche sono equiparate alle organizzazioni di utilità pubblica ai sensi dell’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 199012 sull’imposta federale diretta (LIFD) e rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 3 lettera j LIVA.
Art. 34 cpv. 2 (nuovo)
Medswiss.net propone di equiparare espressamente alle cure mediche, nell’OIVA, le prestazioni eseguite nell’ambito dei modelli Managed Care agli assicuratori malattie e quindi di escluderle dall’imposta.
Art. 37 (nuovo)
L’AES propone di prevedere nell’OIVA che i certificati energetici non siano considerati come diritti-valore ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA, affinché siano di nuovo imponibili come prima del 1° luglio 2010. L’attuale prassi dell’AFC, secondo cui i certificati commercializzati indipendentemente dalla vendita di energia elettrica rientrano tra i diritti-valore, non sarebbe giustificabile né oggettivamente né dal punto di vista della politica energetica.
Art. 38c (nuovo)
La CDPE e swissuniversities propongono, per ragioni di certezza del diritto, di disciplinare ora a livello di ordinanza la prassi amministrativa dell’AFC riguardante l’esclusione dall’imposta nell’ambito dell’attività di perito d’esame.
Anche Expertsuisse propone un nuovo articolo 38c, in virtù del quale la regola combinatoria prevista all’articolo 19 LIVA deve essere applicata anche alle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 28bisrev-LIVA.
Art. 47a (nuovo)
La CDPE, swissuniversities ed Expertsuisse suggeriscono di chiarire a livello di ordinanza che la base di calcolo prevista per le prestazioni di cui all’articolo 24 capoverso 2 LIVA si applica sia per le prestazioni eseguite a fondazioni e associazioni da persone strettamente vincolate che viceversa.
Art. 105
CP, FPV e USAM propongono, a titolo chiarificatorio, di riformulare l’articolo 105, poiché in pratica l’acquirente si trova spesso in difficoltà nel comprovare il coefficiente di utilizzazione di un immobile mentre apparteneva ai proprietari precedenti.
12 RS 642.11