Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 15 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

La maggior parte delle associazioni e degli altri interessati e il Cantone LU chiedono invece una precisazione ed estensione degli articoli 38 e 38a.

Expertsuisse e ACS consigliano di trasformare l’articolo 38 proposto dal Consiglio federale nell’articolo 38a. Completando l’articolo 21 capoverso 6 rev-LIVA, tale disposizione assicura che «le società o gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico o privato» costituiti o fondati da un’unità organizzativa siano considerati come unità organizzative della stessa collettività pubblica. In tal senso questi interpellati si dichiarano favorevoli all’articolo 38 proposto.

Il Cantone LU, la CDPE, Expertsuisse, swissuniversities, l’ACS e Verein Kooperative Speicherbibliothek Schweiz considerano impreciso e incompleto l’articolo 38a proposto dal Consiglio federale. Esso potrebbe condurre a interpretazioni discordanti. La norma andrebbe dunque precisata per garantire che l’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettere b e c rev-LIVA si applichi anche ai rapporti tra la società madre e le unità subordinate a vari livelli alle sue affiliate nonché ai rapporti incrociati. Nell’interesse della parità di trattamento, andrebbero incluse esplicitamente anche le associazioni ai sensi dell’articolo 60 del Codice civile5 (CC). Inoltre, dovrebbero essere menzionate espressamente anche le società semplici secondo l’articolo 530 del Codice delle obbligazioni6 (CO), poiché esse non possiedono una personalità giuridica propria. Questa precisazione garantirebbe che l’applicazione del nuovo articolo non venga circoscritta alle società di capitali.

Art. 38b

Questa proposta del Consiglio federale è oggetto di giudizi eterogenei. Il Cantone BS esprime un parere favorevole, mentre le associazioni H+ Gli ospedali svizzeri, CP, FPV e USAM propongono una modifica. Non capiscono infatti perché l’esclusione dall’imposta debba riguardare soltanto le prestazioni di formazione e di ricerca eseguite da ospedali pubblici. Per garantire l’uguaglianza giuridica occorrerebbe invece considerare se un ospedale, una clinica o una casa di cura sia o non sia riconosciuto come fornitore di prestazioni nell’ambito della legge federale del 18 marzo 19947 sull’assicurazione malattie (LAMal).

La CDPE e swissuniversities propongono di elevare a livello di ordinanza un accordo settoriale esistente dal 2010 sulla cooperazione tra istituti di formazione e di ricerca.

Art. 39

Alcune associazioni e altri interessati si oppongono a questa disposizione.

Expertsuisse e l’ACS si chiedono come mai, per l’imposizione facoltativa, si escluda la possibilità di esercitare o rinunciare all’opzione già esercitata per periodi fiscali non ancora definiti o caduti in prescrizione. Secondo l’articolo 81 capoverso 3 LIVA l’ammissione di una prova non può essere fatta dipendere esclusivamente dalla presentazione di determinati mezzi di prova. Siccome tutte le fattispecie potrebbero essere notificate anche dopo la scadenza del termine di finalizzazione tramite una correzione nel rendiconto, non è chiaro perché in presenza di motivi fondati non si possa ammettere tale possibilità anche per l’esercizio dell’opzione relativa all’imposizione facoltativa o per la rinuncia a tale imposizione, in particolare nel caso in cui l’imposta sia stata pagata e riversata in modo comprovabile, ma non dichiarata per errore. Per Fiduciaire Suisse la disposizione è contraria all’articolo 27 LIVA, secondo cui a determinate condizioni è ammessa una correzione della fattura. L’AES constata che l’articolo 39 è in conflitto con le regole generali sulla prescrizione. SwissHoldings sottolinea invece che la disposizione d’ordinanza proposta è sprovvista di una base legale e viola pertanto il principio di legalità. La possibilità di chiedere l’imposizione volontaria o di rinunciarvi dovrebbe pertanto essere ammessa entro il termine di prescrizione.

5RS 210

6RS 220

7 RS 832.10