Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine
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Dipartimento federale delle finanze DFF
21 dicembre 2016
Revisione dell’ordinanza sull’IVA (AP-OIVA)
Rapporto esplicativo
1. Situazione iniziale
Il 30 settembre 2016 le Camere federali hanno approvato la revisione parziale della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (di seguito rev-LIVA; FF 2016 6869) nella votazione finale. Il termine di referendum scade il 19 gennaio 2017. La revisione della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (legge sull’IVA) è stata dettata soprattutto dalla volontà di eliminare gli svantaggi concorrenziali che le imprese svizzere subiscono rispetto alle loro concorrenti estere a causa dell’imposta sul valore aggiunto. Essa contiene inoltre numerosi adeguamenti che si sono resi necessari in base alle esperienze acquisite con la revisione totale della legge sull’IVA entrata in vigore nel 2010.
In virtù dell’articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1 spetta al Consiglio federale emanare le disposizioni esecutive necessarie all’applicazione delle disposizioni di legge. Per di più, singole disposizioni della riveduta legge sull’IVA incaricano il Consiglio federale di disciplinare i dettagli in diversi ambiti (p. es. art. 24a cpv. 4 e 76d rev-LIVA). Il Consiglio federale coglie inoltre questa occasione per chiarire altri ambiti della vigente ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (ordinanza sull’IVA, OIVA) al fine di eliminare determinate imprecisioni.
L’Esecutivo stabilisce la data dell’entrata in vigore della revisione della legge sull’IVA e della relativa ordinanza. La data prevista è il 1° gennaio 2018.
2. Punti essenziali del progetto
L’ordinanza contiene norme dettagliate sull’inizio e sulla fine dell’assoggettamento, per il quale sarà ora determinante la cifra d’affari realizzata da un’impresa a livello mondiale e non più soltanto quella realizzata sul territorio svizzero. Si statuisce tra l’altro che le imprese che sul territorio svizzero forniscono esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta non sono tenute ad annunciare l’inizio dell’assoggettamento.
L’ordinanza precisa inoltre che le imprese di vendita per corrispondenza che saranno assoggettate all’imposta in Svizzera in ragione del loro grosso volume di invii transfrontalieri esenti dall’imposta sull’importazione dovranno applicare l’IVA a tutte le loro forniture. Se in questi casi è dovuta l’imposta sull’importazione, questa potrà essere dedotta come imposta precedente secondo le normali regole.
I giornali, le riviste e i libri elettronici che saranno imponibili all’aliquota ridotta sono definiti
1 RS 101