Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 15 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

Inoltre, il secondo periodo del capoverso 3 andrebbe concretizzato precisando che le conseguenze dell’esercizio di un’opzione non consentita dovrebbero limitarsi alle sole prestazioni per le quali è fondamentalmente ammesso il diritto di opzione (cfr. anche art. 77 cpv. 3).

Art. 98 cpv. 2

Il Cantone BS propone di consentire ad ogni modifica dell’aliquota forfetaria un passaggio anticipato dal metodo del rendiconto effettivo al metodo delle aliquote forfetarie.

Art. 99a

Il Cantone BS approva esplicitamente questa disposizione.

Art. 109

L’AES è d’accordo con l’abrogazione di questa disposizione, poiché l’auspicato disciplinamento del commercio transfrontaliero di energia elettrica è già stato introdotto agli articoli 7 capoverso 2, 10 capoverso 2 lettera b numero 3 e 45 capoverso 1 lettera b rev-LIVA.

Art. 121a

Expertsuisse chiede di sopprimere definitivamente questa disposizione, in quanto l’assoggettamento sarebbe disciplinato esaustivamente all’articolo 10 rev-LIVA. Le imprese che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta ma eseguono all’estero prestazioni per oltre 100 000 franchi sarebbero obbligatoriamente assoggettate all’imposta in virtù dell’articolo 10 rev-LIVA. Quindi, per ragioni di economia amministrativa, una registrazione dal punto di vista dell’IVA sarebbe inutile. Occorre tuttavia considerare che per le imprese l’assoggettamento all’IVA è determinante anche per l’obbligo di pagare il canone ai sensi dell’articolo 70 della legge federale del 24 marzo 20069 sulla radiotelevisione (LRTV). Una rinuncia come quella prevista all’articolo 121a non sarebbe consentita nemmeno dall’articolo 66 LIVA. La disposizione proposta sarebbe dunque contraria alla LIVA. Per giunta, l’omissione dell’annuncio rappresenterebbe una violazione degli obblighi procedurali (art. 98 lett. a LIVA). L’articolo 121a, strutturato come disposizione potestativa, svigorisce tale disposizione penale. Il contribuente non dovrebbe poter decidere a suo piacimento se annunciarsi o meno. L’iscrizione nel registro IVA dovrebbe pertanto avvenire in conformità con la normativa legale.

Art. 122

Expertsuisse, Fiduciaire Suisse, SwissHoldings e AES sottolineano che nell’emanare disposizioni sul commercio elettronico il DFF dovrebbe imperativamente tener conto del fatto che le regole devono poter essere applicate facilmente dalle imprese. Secondo l’AES, se queste ultime devono già assumersi un onere supplementare per soddisfare le prescrizioni di legge, dovrebbero anche poter contare sul fatto che la prova della provenienza non sarà messa in dubbio. Expertsuisse fa presente che con la pubblicazione in Internet delle proprie spiegazioni sul commercio elettronico l’AFC ha già compiuto un ulteriore passo verso l’equiparazione delle fatture cartacee a quelle in formato pdf. È dunque auspicabile che il DFF non emani nuove disposizioni restrittive. SwissHoldings ribadisce che le disposizioni del DFF dovrebbero essere semplici, chiare e pragmatiche. Dovrebbe essere sufficiente l’osservanza delle condizioni previste dall’articolo 957a CO10 e dall’ordinanza del

9 RS 784.40

10 RS 220