Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 15 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati
24 aprile 200211 sui libri di commercio (Olc). Fiduciaire Suisse sottolinea che le disposizioni d’esecuzione del DFF devono imperativamente essere emanate e pubblicate al più tardi al momento dell’entrata in vigore della revisione della LIVA e dell’OIVA.
Art. 153
CP e FPV chiedono di chiarire che questa disposizione si applica alla procedura di rimborso e non ai rapporti di diritto fiscale tra contribuenti in Svizzera.
Art. 166a
Riguardo al capoverso 1, Expertsuisse suggerisce di rinunciare al criterio della cifra d’affari prima dell’entrata in vigore della rev-LIVA, poiché la disposizione sul trasferimento del luogo di prestazione rappresenta una novità e l’OIVA riveduta sarà verosimilmente adottata soltanto poco prima dell’entrata in vigore della rev-LIVA. Ma con ogni probabilità le imprese non registrerebbero separatamente tali cifre d’affari, ragione per cui queste potrebbero essere calcolate soltanto a fronte di un grande dispendio. Il Cantone TI approva il capoverso 2, poiché esso, attuando la mozione Cassis (12.4197), elimina le distorsioni della concorrenza esistenti per le imprese svizzere.
4.3 Proposte supplementari scaturite dalla consultazione
Art. 3 lett. h n. 2 rev-LIVA
Per ragioni di certezza del diritto, di rafforzamento e di pari trattamento di tutti gli istituti di previdenza, Patronfonds, ASIP e ASA propongono di stabilire nell’OIVA che anche determinate fondazioni di previdenza a favore del personale rientrino tra gli istituti di previdenza ai sensi dell’articolo 3 lettera h numero 2 rev-LIVA.
Art. 21 cpv. 2 n. 28bisrev-LIVA
Il Cantone VD chiede espressamente una precisazione nell’OIVA dell’articolo 28bisrev-LIVA, secondo cui l’esclusione dall’imposta non può essere limitata ulteriormente rispetto a quanto previsto dalla legge.
Art. 6b (nuovo)
Le FFS propongono di introdurre nell’OIVA un articolo supplementare per la determinazione del luogo della prestazione in caso di lavori di manutenzione dei veicoli su rotaia.
Art. 29 lett. e e cpv. 2 (nuovo)
La CDPE e swissuniversities sottolineano che il settore svizzero della formazione non deve essere gravato da oneri supplementari di natura fiscale o amministrativa. In questo senso, l’avamprogetto di ordinanza e il rapporto esplicativo dovrebbero essere sviluppati per garantire che la collaborazione tra scuole universitarie, ospedali universitari, le loro istituzioni comuni e altri istituti di ricerca e di formazione non siano assoggettati all’IVA. L’articolo 29 andrebbe dunque completato, ai sensi dell’articolo 5a della Costituzione federale, con una nuova lettera secondo cui la delega di compiti previsti dalla legge dalla Confederazione a un ente cantonale o comunale e da un Cantone a un ente comunale deve essere equiparata agli altri contributi di diritto pubblico secondo le lettere a–d.