Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 15 pagine

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4.2 I risultati della consultazione in dettaglio

I risultati della consultazione sono presentati in base ai singoli articoli dell’ordinanza.

Art. 3 cpv. 1

FER è d’accordo con l’abrogazione, poiché il contenuto normativo dell’attuale articolo 3 capoverso 1 è ora elevato a rango di legge.

Art. 4a

Alcune associazioni e altri interessati esprimono opinioni discordi su questa disposizione.

Le associazioni AdS, ALSI, ASDEL, sbvv, SESI, Suisseculture e USS si dichiarano favorevoli alla disposizione. A loro giudizio, l’articolo elimina una disparità fiscale ai danni dell’industria nazionale. Secondo il diritto vigente, le librerie estere che vendono per corrispondenza sarebbero avvantaggiate rispetto ai concorrenti svizzeri, poiché nelle forniture transfrontaliere potrebbero suddividere grosse partite di merce, quindi in linea di principio imponibili, in un gran numero di piccoli invii esenti da imposta.

La Posta, Expertsuisse, Fiduciaire Suisse, VSV e FER esprimono invece grandi perplessità. La Posta spiega che a seguito dell’articolo 4a dovrà affrontare un grande problema di incasso, poiché in quanto debitore doganale dovrà ora incassare dai venditori esteri per corrispondenza l’IVA dovuta sulle forniture di questi ultimi, con i quali tuttavia non possiede relazioni dirette. Questo problema finanziario, riversato su di essa, deve essere necessariamente mitigato adottando opportune misure. Altrimenti, in quanto responsabile del servizio postale di base, dovrebbe assumersi un onere supplementare che la penalizzerebbe ulteriormente rispetto ai suoi concorrenti sul mercato. Nel proprio parere propone alcune misure con cui attenuare questo problema. Una delle possibilità consisterebbe nell’obbligare i fornitori esteri ad aprire un conto per la procedura accentrata di conteggio dell’Amministrazione federale delle dogane (cosiddetto conto PCD). La Posta potrebbe così addebitare su questi conti l’IVA dovuta ed eliminare in tal modo i rischi finanziari legati all’incasso. Un’altra possibilità consisterebbe nel prevedere un’agevolazione per il condono dell’imposta in caso di irrecuperabilità dell’IVA dovuta dai fornitori esteri.

Expertsuisse spiega che l’articolo 4a comporta una serie di problemi pratici. Ad esempio il trasferimento del luogo della prestazione, e quindi l’insorgere dell’obbligo fiscale in un determinato momento nel corso dell’anno, sarebbe difficilmente realizzabile, sia dal punto di vista informatico sia a causa di altre normative da rispettare in caso di imponibilità (dogana, condizioni generali, notifica dei prezzi ecc.). Date queste premesse, il momento del trasferimento del luogo della prestazione in territorio svizzero dovrebbe essere retto per analogia dalle disposizioni applicabili al calcolo della cifra d’affari all’inizio dell’assoggettamento. In tal modo sarebbe anche possibile determinare la fine del trasferimento del luogo della prestazione in modo conforme alle disposizioni di legge poiché, così come proposto, il capoverso 3 sarebbe contrario alla legge. Fiduciaire Suisse suggerisce di prevedere un margine di tolleranza per le imprese che raggiungono per la prima volta il limite di 100 000 franchi previsto per la cifra d’affari, poiché non sempre si può prevedere con chiarezza in anticipo se e quando tale limite sarà raggiunto. Secondo la VSV è assurdo prevedere due diverse categorie di fatturato per un’impresa. L’associazione propone inoltre di basarsi sul periodo (trimestre) successivo per l’inizio dell’assoggettamento come nel caso delle imprese nazionali. FER critica la scarsa chiarezza di questa disposizione.

Art. 9a

Il Cantone TI, Aproa AG, Expertsuisse e VSV approvano questa disposizione. A loro giudizio, essa elimina le distorsioni della concorrenza che penalizzano le imprese svizzere, parti-