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Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 18 pagine

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Ordinanza Avamprogetto concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 12 giugno 20091 sull’IVA (LIVA),

ordina:

I

L’ordinanza del 27 novembre 20092 concernente l’imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:

Art. 3, rubrica, cpv. 1 e 3

Dichiarazione d’adesione nell’ambito dell’importazione di un bene

(Art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA)

1Abrogato

3Se rinuncia a importare i beni a proprio nome, il fornitore della prestazione deve segnalare la rinuncia nella fattura destinata all’acquirente.

Art. 4

Nel caso in cui un bene sia trasferito dall'estero in un deposito in territorio svizzero per essere fornito a partire da tale deposito, il luogo della fornitura è considerato sito all’estero se il destinatario della fornitura e la controprestazione dovuta sono noti al momento del trasferimento dei beni in territorio svizzero e i beni sono in libera pratica doganale al momento della fornitura.

RS ..........

1 RS 641.20

2 RS 641.201

2016–......