Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/14: Revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401), dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC, RS 784.102.1), dell'ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST, RS 784.106) e delle Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione (FF 2011 491). · 15 pagine

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2.4 Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)

Art. 26 cpv. 1 lett. a e b

I primi operatori delle piattaforme DAB+ erano organizzati in quanto collettività delle emittenti radiofoniche. In base a questa realtà è stato redatto l’attuale articolo 26 capoverso 1 OGC. Da allora la situazione è evoluta, non soltanto in relazione all’organizzazione interna degli operatori delle piattaforme ma in particolare per quanto riguarda la composizione del ventaglio di programmi trasmessi. Pertanto occorre riformulare le premesse per il rilascio di concessioni di radiocomunicazione senza pubblica gara.

Oltre ai presupposti attuali (l’impiego previsto soprattutto per la diffusione di programmi radiotelevisivi, cpv. 1 lett. a), d’ora in poi sarà determinante che il richiedente soddisfi le condizioni del DATEC secondo l’articolo 3 capoverso 3 delle Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione (cpv. 1 lett. b n. 1), segnatamente in merito alla protezione della diffusione dei programmi svizzeri (cfr. il n. 2.3 sopra). Inoltre nella domanda deve essere dimostrata in modo verosimile la capacità di poter finanziare la creazione e l’esercizio delle reti di frequenze (cpv. 1 lett. b n. 2). Infine, la futura emittente concessionaria deve disporre delle necessarie conoscenze tecniche per garantire un esercizio professionale e trattare i propri clienti a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie (cpv. 1 lett. b

n. 3).

Art. 27

Anche l’articolo 27 necessita di un adeguamento orientato al futuro (cfr. l’art. 26). Durante o allo scadere della durata della concessione possono sopraggiungere delle circostanze che giustificano senz’altro una proroga o un rinnovo della concessione di radiocomunicazione. Si pensi ad esempio alla difficoltà di trovare altri terzi interessati all’esercizio delle reti di frequenze a condizioni identiche o analoghe, agli interessi delle emittenti dipendenti dall’attuale concessionario di radiocomunicazione per quanto attiene a una diffusione senza interruzioni dei loro programmi, o alla protezione dei continui investimenti del concessionario di radiocomunicazione al fine di potenziare la qualità della sua rete. Ammesso che il concessionario di radiocomunicazione soddisfi le condizioni per il rilascio di una concessione di radiocomunicazione secondo l’articolo 26 capoverso 1 riveduto, sul piano della politica dei media niente si oppone ad agevolare una proroga o un rinnovo della concessione. A condizioni identiche, anche un trasferimento della concessione di radiocomunicazione durante la durata della concessione dovrebbe, su richiesta, poter essere autorizzato dall’autorità concedente.

Art. 28

L’articolo 28 nella sua attuale versione è da considerare ormai superato per gli stessi motivi indicati per l’articolo 26 capoverso 1 (cfr. sopra). Secondo l’articolo 24c LTC, una concessione di radiocomunicazione viene rilasciata per un periodo determinato. L’autorità concedente stabilisce la durata in funzione del genere e dell’importanza della concessione. Nel rilascio di concessioni ad esempio per l’esercizio di piattaforme DAB+ occorre tenere in considerazione in modo preponderante la durata dei programmi con diritto d’accesso diffusi tramite la piattaforma in questione. L’introduzione di una normativa particolare nella OGC non è necessaria, creerebbe anzi solo problemi, come dimostrato dall’associazione obbligatoria delle concessioni di radiocomunicazione alla concessione come emittente secondo l’attuale articolo 26 capoverso 1. Si deve prevedere che durante la fase della migrazione digitale le attuali emittenti OUC che non disporranno più di una concessione come emittenti dopo il 2019 vorranno impiegare per un certo periodo le proprie frequenze OUC per la diffusione simulcast in modo da perdere meno ascoltatori possibile durante il passaggio al DAB+. La versione odierna dell’articolo 26 capoverso 1 OGC non permette che si continui temporaneamente a utilizzare le frequenze senza concessione come emittente. Pertanto occorre creare una base tramite la norma speciale all’articolo 62a (cfr. sotto).