Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/14: Revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401), dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC, RS 784.102.1), dell'ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST, RS 784.106) e delle Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione (FF 2011 491). · 15 pagine
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programmi e nella quale, come contropartita, ha diritto di diffondere il proprio programma (diritto d’accesso). In alcuni casi la concessione dà diritto a una quota dei proventi del canone di ricezione o del canone radiotelevisivo (cfr. l’art. 38 cpv. 1 e 2 nonché l’art. 43 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LRTV).
I classici argomenti a favore dell’impiego della concessione quale strumento di regolamentazione si rifanno in particolare ad aspetti tecnici (gestione del limitato spettro delle frequenze2) e all’ampio impatto, all’attualità e alla forza suggestiva specifici della radiodiffusione, soprattutto della televisione3. La digitalizzazione ha largamente relativizzato l’argomentazione della scarsità di canali di diffusione. Al contempo la popolazione, prime fra tutti le fasce più giovani, ha imparato a considerare con occhio consapevole e critico le numerose fonti d’informazione e di comunicazione digitali. Questi sviluppi mostrano che, sotto la spinta della digitalizzazione, i motivi «storici» per il rilascio di concessioni alle emittenti radiotelevisive hanno perso in parte la propria ragion d’essere.
Un’ulteriore ragione per il rilascio di concessioni risiede nell’importanza dei media elettronici per la cultura di una società e la formazione della volontà politica all’interno di una democrazia4. Inizialmente il rilascio di concessioni di radiocomunicazione locali con i relativi mandati di prestazioni in materia di programmi era finalizzato a garantire in tutta la Svizzera offerte editoriali radiofoniche e televisive complementari all’offerta della SSR. Le analisi dei programmi, effettuate e pubblicate da molti anni da istituti universitari e imprese specializzate su incarico dell’UFCOM, attestano che oggi negli agglomerati urbani le radio locali commerciali offrono programmi prevalentemente composti da brevi informazioni, prestazioni di servizi (bollettini meteo, informazioni sul traffico stradale, consigli per uscite, ecc.) e intrattenimento. Queste stazioni mirano a raggiungere un tasso di audience elevato e sono per la maggior parte redditizie. I loro programmi sono meno incentrati su cronache locali rilevanti sul piano informativo rispetto a quanto previsto inizialmente con l’introduzione della radiodiffusione locale5.
A differenza delle regioni periferiche e di montagna, in genere i centri urbani dispongono di un ampio ventaglio di contenuti editoriali locali e regionali, che vengono trasmessi attraverso i più svariati vettori (stampa, radio e tv, Internet, social media). Se si considera tale situazione e il fatto che attraverso i suoi programmi la SSR garantisce un’informazione di base di qualità, è ipotizzabile dispensare le radio locali commerciali degli agglomerati urbani dall’obbligo di fornire prestazioni editoriali. L’assenza di oneri restrittivi di tipo redazionale consentirà a queste radio locali di strutturare i propri programmi liberamente in funzione delle aspettative dei propri ascoltatori. A fine 2019, una volta che le concessioni odierne saranno giunte a scadenza, tali radio saranno sollevate dall’obbligo di concessione e dovranno semplicemente notificare i propri programmi all’UFCOM (art. 3 lett. a LRTV). La definizione delle zone di copertura di queste stazioni diventerà irrilevante, tanto più che esse potranno decidere liberamente in merito alla diffusione dei propri programmi.
Secondo il Consiglio federale le concessioni rilasciate alle emittenti, e dunque anche la definizione delle relative zone di diffusione, conservano la propria funzione quali strumenti di gestione a livello di politica dei media laddove per ragioni federalistiche e allo scopo di accrescere la pluralità delle opinioni sono richieste prestazioni editoriali particolari che non potrebbero essere fornite in assenza di uno specifico sostegno finanziario e infrastrutturale. Ciò interessa gli operatori di emittenti televisive regionali, le radio nelle regioni periferiche e di montagna e le radio complementari che sono titolari di
2 Cfr. a titolo di esempio il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1987 a sostegno di una legge federale sulla radiotelevisione, n. 155 (FF 1987 III 593, in particolare pag. 624)
3 Cfr. in particolare DTF 133 II 136 segg., pag. 147 seg. consid. 6.4
4 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 2002 concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione, n. 1.3.6.1.1 (FF 2003 1399, in particolare pag. 1443)
5 Cfr. www.ufcom.admin.ch > Media elettronici > Ricerca mediatica/Sostegno alla formazione > Contributi e studi > Ricerca nel campo dei mass media – Contributi e studi 2014 > «Rapporto 2014 sull’analisi dei programmi delle radio private svizzere» e il rapporto del Consiglio federale del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici, pag. 64 segg., n. 8.2.1, consultabile alla pagina www.ufcom.admin.ch > L’UFCOM > Organizzazione > Basi legali > Affari del Consiglio federale > Rapporto del Consiglio federale sul servizio pubblico nell’ambito dei media