Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/14: Revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401), dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC, RS 784.102.1), dell'ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST, RS 784.106) e delle Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione (FF 2011 491). · 15 pagine
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concessione come emittente dovuta sulle entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione secondo l’articolo 22 LRTV.
La tassa per la concessione di radiocomunicazione dovrebbe rispecchiare il valore economico delle frequenze. Le entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione riflettono il potenziale economico e si prestano a fungere come base per il calcolo della tassa per la concessione di radiocomunicazione. Siccome le emittenti interessate non hanno più alcun obbligo di dichiarare le proprie entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione, sarà presa come riferimento l’ultima tassa per la concessione come emittente (2019). Ciò è giustificato in quanto tale tassa è in larga misura stabile.
Nel caso di un notevole calo del potenziale economico dovuto alla diminuzione degli utenti OUC, in seguito alla restituzione delle frequenze o a una revoca parziale, la tassa per le concessioni di radiocomunicazione potrà essere ridotta in modo corrispondente.