Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/28: Decreto federale concernente un credito quadro per aumentare la dotazione del fondo di rotazione a favore dell'edilizia abitativa di utilità pubblica · 18 pagine
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2 Situazione iniziale
L’iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili» lanciata dall’Associazione Svizzera Inquilini (ASI) è stata depositata il 18 ottobre 2016 corredata di 104 800 firme valide. L’iniziativa chiede la modifica e l’integrazione dell’articolo della Costituzione sulla promozione della costruzione di abitazioni e dell’accesso alla proprietà (art. 108 Cost.) per estendere l’offerta di abitazioni a prezzi moderati.
Con una decisione di principio, il 25 gennaio 2017 il Consiglio federale ha proposto di respingere l’iniziativa. Ritiene, infatti, che i suoi obiettivi e gli strumenti che chiede di introdurre non siano né realistici né conformi alle esigenze del mercato. Il Consiglio federale è comunque consapevole che per i cittadini la questione abitativa è molto importante e che, nonostante la distensione del mercato a livello regionale, diverse categorie sociali fanno ancora fatica a trovare alloggi adeguati e a prezzi sostenibili. Per questo ha deciso di avviare una procedura di consultazione su un atto legislativo strettamente connesso all’iniziativa (decreto federale concernente un credito quadro per aumentare la dotazione del fondo di rotazione a favore dell’edilizia abitativa di utilità pubblica). Il credito quadro consentirà di aumentare la dotazione del fondo di rotazione per concedere mutui nei prossimi anni ai committenti di utilità pubblica. Il Consiglio federale intende proseguire in questo modo la sua efficace politica di promozione e di pari trattamento dei segmenti di mercato.
3 Contesto e tenore dell’iniziativa
3.1 Aspetti formali e validità dell’iniziativa
L’iniziativa «Più abitazioni a prezzi accessibili» chiede una modifica (cpv. 1) e un’integrazione (cpv. 5–8) dell’articolo 108 Cost. e ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 108 cpv. 1 e 5–8
1In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione promuove l’offerta d’abitazioni a pigione moderata. Promuove l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazione dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica.
5Assicura che i programmi degli enti pubblici volti a promuovere risanamenti non comportino la perdita d’abitazioni a pigione moderata.
6In collaborazione con i Cantoni, persegue un aumento costante della percentuale d’abitazioni appartenenti a enti dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica rispetto al numero complessivo d’abitazioni. In collaborazione con i Cantoni, provvede affinché a livello nazionale almeno il 10 per cento delle abitazioni di nuova edificazione siano di proprietà di tali enti.
7Per la promozione della costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica autorizza i Cantoni e i Comuni a introdurre a loro favore un diritto di prelazione su fondi idonei. Concede loro inoltre un diritto di prelazione in caso di vendita di fondi appartenenti alla Confederazione o ad aziende vicine alla Confederazione.
8La legge stabilisce i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal presente articolo.
Il testo dell’iniziativa contiene inoltre una disposizione transitoria. In caso di accettazione, la
Costituzione federale verrebbe integrata come segue: