Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/28: Decreto federale concernente un credito quadro per aumentare la dotazione del fondo di rotazione a favore dell'edilizia abitativa di utilità pubblica · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
sgravio 2003 sono state inoltre sospese le misure previste dalla LPrA per ridurre i costi abitativi per i proprietari e gli inquilini, motivate da considerazioni di politica sociale e di accesso agevolato alla proprietà6. Di conseguenza l’articolo 108 Cost. è attualmente applicato nel modo descritto qui di seguito.
4.1.1 Promozione dell’accesso alla proprietà
La Confederazione adempie il suo mandato di promuovere la proprietà per il fabbisogno privato personale quasi esclusivamente mediante misure fiscali, impiegando tre strumenti: la regolamentazione vantaggiosa dell’imposizione del valore locativo e le possibilità di prelievo anticipato, fiscalmente agevolato, dai pilastri 2 e 3a. Nel primo caso, la promozione è data dal fatto che alcuni Cantoni fissano il valore locativo imputabile come reddito nettamente al di sotto dei valori locativi di mercato. Anche le possibili detrazioni fiscali di investimenti per il risparmio energetico, la tutela ambientale o gli interventi di conservazione dei monumenti storici rientrano nella promozione della proprietà per il fabbisogno privato personale. Per quanto riguarda invece i prelievi anticipati, l’incentivo consiste nella possibilità di detrarre dalle imposte i versamenti al terzo pilastro e di utilizzarli per finanziare la proprietà di un’abitazione beneficiando di un’aliquota vantaggiosa. Lo stesso vale per il prelievo di averi di previdenza del secondo pilastro ai fini dell’acquisto della proprietà.
Anche il programma LCAP portato avanti fino alla fine del 2001 prevedeva misure di promozione della proprietà per il fabbisogno privato personale: alle economie domestiche con un reddito relativamente modesto veniva facilitato l’accesso alla proprietà abitativa a prezzi moderati mediante fideiussioni, mutui rimborsabili (anticipazioni per la riduzione di base) e, a patto che fossero osservati i massimali riguardanti i redditi e il patrimonio e le prescrizioni in materia di occupazione, tramite contributi individuali a fondo perduto (riduzione suppletiva). Dal 2002 non viene più concesso alcun sostegno ai sensi della LCAP. Gli aiuti federali previsti dai contratti conclusi entro quell’anno nel quadro della LCAP (in genere per 25 anni) saranno garantiti fino alla loro scadenza.
Come illustrato al punto 4.1., le misure contenute nella LPrA per promuovere la proprietà abitativa a prezzi moderati non vengono al momento attuate.
4.1.2 Promozione dell’edilizia abitativa di utilità pubblica
In Svizzera, dove la percentuale di proprietari di case rispetto ad altri Paesi è piuttosto ridotta, la costruzione di abitazioni di utilità pubblica assume una particolare importanza come alternativa alla proprietà per il fabbisogno privato personale e al rapporto di locazione convenzionale. Nel caso delle cooperative edilizie gli inquilini sono anche soci e pertanto hanno una serie di diritti di codecisione per quanto riguarda le attività commerciali; rispetto al rapporto di locazione normale la sicurezza dell’alloggio è più garantita. Essendo in questo segmento di mercato le pigioni commisurate ai costi, si produce un effetto di compensazione sul livello generale delle pigioni che contribuisce, soprattutto nelle città in cui questo livello è molto alto, a mantenere una composizione sociale equilibrata.
La promozione sulla base della LPrA avviene in maniera indiretta mediante mandati di prestazioni affidati a organizzazioni dell’edilizia abitativa di utilità pubblica attive a livello nazionale. La Confederazione impiega i seguenti strumenti di finanziamento:
- alimenta un fondo di rotazione, gestito a titolo fiduciario dalle due organizzazioni mantello
dell’edilizia abitativa di utilità pubblica (Cooperative d’abitazione Svizzera e WOHNEN SCHWEIZ), attraverso il quale ai committenti di utilità pubblica vengono concessi mutui che fruttano interessi;
- garantisce i prestiti della Centrale di emissione per la costruzione di abitazioni di utilità pubblica
(CCA) che consente ai suoi soci di ottenere capitali a lungo termine a tassi d’interesse favorevoli;
6 Legge federale del 19 dicembre 2003 sul programma di sgravio 2003, RU 2004 1633