Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/28: Decreto federale concernente un credito quadro per aumentare la dotazione del fondo di rotazione a favore dell'edilizia abitativa di utilità pubblica · 18 pagine

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Art. 197 n. 124

12. Disposizione transitoria dell’art. 108 cpv. 1 e 5–8 (Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà)

Se la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 108 capoversi 1 e 5–8 non è entrata in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione in via

d’ordinanza.

3.2 Tenore e valutazione dell’iniziativa

3.2.1 Scopi dell’iniziativa

L’iniziativa ha lo scopo di aumentare l’offerta di alloggi a prezzi moderati. A tal fine chiede che sia estesa la promozione dell’offerta di alloggi a prezzi moderati da parte dello Stato e venga in particolare sostenuta l’edilizia abitativa di utilità pubblica. L’iniziativa chiede inoltre l’introduzione nella Costituzione federale di disposizioni atte a garantire la disponibilità di abitazioni a prezzi accessibili. Con questa iniziativa l’associazione degli inquilini risponde all’andamento del mercato degli ultimi anni e alle decisioni prese a livello federale in materia di politica dell’alloggio.

3.2.2 Misure proposte e strumenti

L’iniziativa propone di modificare l’articolo 108 Cost. nel modo seguente:

- sostituire la promozione generale della costruzione di abitazioni con la promozione dell’offerta di

alloggi a pigioni moderate, da attuare insieme ai Cantoni;

- impedire con provvedimenti adeguati che i programmi degli enti pubblici volti a promuovere i

risanamenti portino alla perdita di abitazioni a pigioni moderate;

- portare la percentuale degli alloggi di utilità pubblica a livello nazionale almeno al 10 per cento

delle abitazioni di nuova costruzione. Si mira in questo modo ad aumentare in maniera costante, in collaborazione con i Cantoni, la quota degli alloggi di proprietà dei committenti di utilità pubblica;

- autorizzare i Cantoni e i Comuni ad applicare a proprio favore un diritto di prelazione su terreni

idonei per promuovere l’edilizia abitativa di utilità pubblica. La Confederazione dovrà inoltre concedere loro un diritto di prelazione in caso di vendita di terreni appartenenti alla Confederazione o ad aziende vicine alla Confederazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi succitati dovranno inoltre essere stabilite per legge le misure richieste.

3.2.3 Valutazione dell’iniziativa

Secondo i promotori dell’iniziativa le misure esistenti in Svizzera a favore dei committenti di utilità pubblica e dell’offerta di alloggi a prezzi moderati non sono sufficienti. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che in media la popolazione svizzera abiti in alloggi di buona qualità e di dimensioni adeguate e che per la maggioranza dei cittadini i costi abitativi siano sostenibili. Grazie a condizioni generali favorevoli, dal 2000 molte famiglie hanno potuto permettersi una propria abitazione; la percentuale di proprietari è salita dal 35 per cento circa al 38 per cento circa del 2015, mentre in certi casi i locatari che vivono da tempo nella stessa abitazione hanno potuto beneficiare di riduzioni del canone d’affitto a seguito della riduzione del tasso d’interesse di riferimento.

4 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.