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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 13 pagine
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c. di animali da ingrasso a partire da tre settimane prima della macellazione.
3Per gli animali da allevamento invece del prelievo di campioni di cui al capoverso 2 lettera a possono essere prelevati e analizzati campioni nell’incubatoio, se gli animali sgusciati sono destinati soltanto alla vendita all’interno del Paese. L’analisi deve avvenire almeno ogni due settimane.
4Il veterinario ufficiale preleva campioni:
a. di animali da allevamento:
1. per i pulcini di un giorno, tra il primo e il terzo giorno di vita,
2. all’età di quattro-cinque settimane,
3. all’età di 15–20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole,
4. durante il periodo di deposizione: entro quattro settimane dall’inizio, a metà e a partire da otto settimane prima della fine del periodo (3 prelievi di campioni in totale);
b. di galline ovaiole:
1. all’età di 15–20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole,
2. a partire da nove settimane prima della fine del periodo di deposizione;
c. di polli da ingrasso e tacchini da ingrasso: a partire da tre settimane prima della macellazione.
5Il prelievo di campioni di cui al capoverso 4 lettera c avviene in un anno civile nel 10 per cento aziende detentrici di animali da ingrasso di cui al capoverso 1 lettere c e d.
Art. 258 cpv. 1 e 3
1I campioni devono essere inviati per l’analisi in un laboratorio riconosciuto dall’USAV. Deve essere allegata la domanda di analisi compilata «Programma di lotta alla salmonella nei volatili».
13Gli incubatoi e le aziende detentrici di volatili devono conservare i risultati di laboratorio per 24 mesi e presentarli su richiesta agli organi di controllo.
Art. 259 cpv. 3
3Il sospetto di infezione da Salmonella è considerato invalidato quando nel materiale d’analisi di cui al capoverso 2 non si mette in evidenza l’agente patogeno.
Art. 260 cpv. 3
Abrogato