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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 13 pagine
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A. Disposizioni comuni
Art. 175 Campo d’applicazione
Fatto salvo l’articolo 181, le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la TSE degli animali delle specie bovina, ovina e caprina.
Art. 176 cpv. 1 e 3
1La TSE è diagnosticata quando la proteina-prione modificata in maniera classica o atipica è stata messa in evidenza mediante un processo approvato dall’USAV e il risultato è stato confermato dal laboratorio di riferimento.
3I campioni possono essere analizzati unicamente nei laboratori riconosciuti dall’USAV. I processi d’analisi devono essere approvati dall’USAV.
Art. 177 cpv. 2
2Dopo aver consultato i Cantoni, esso stabilisce un piano d’emergenza per il caso in cui si manifesti una TSE non disciplinata dall’ordinanza sulle epizoozie.
Art. 179a cpv. 1 frase introduttiva e 1bise 2
1Esiste sospetto clinico di BSE quando nei bovini:
1bisEsiste sospetto clinico di BSE anche quando, nell’ambito del controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza, vengono constatati sintomi di BSE durante il trasporto o nell’azienda di macellazione.
2Esiste sospetto analitico-diagnostico di BSE quando mediante un processo approvato dall’USAV la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza in un bovino senza sospetto clinico.
Art. 179b cpv. 3 frase introduttiva e lett. a
3Se il sospetto di BSE viene confermato, il veterinario cantonale ordina:
a. che l’animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell’animale sia immediatamente incenerita;
Art. 179c cpv. 1 lett. e
1In caso di diagnosi di BSE, il veterinario cantonale ordina che:
e. siano prelevati ed esaminati campioni per accertare la presenza della proteinaprione modificata a tutti gli animali uccisi della specie bovina dall’età di 24 mesi;
Art. 179d cpv. 1bis
1bisPer i bovini provenienti da Stati con un rischio di BSE controllato o indeterminato sono inoltre considerati materiale a rischio specificato: