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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 13 pagine
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b. previa consultazione delle autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia agli uccelli selvatici.
4Dopo aver consultato l’UFAM, l’USAV emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà.
Art. 126 lett. d e art. 130
Abrogato
Art. 164 rubrica e cpv. 1
Eliminazione degli animali infetti o sospetti
1L’eliminazione degli animali infetti o sospetti deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.
Art. 165a Tubercolosi negli animali selvatici in libertà
1In caso di sospetto di tubercolosi di animali selvatici in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti:
a. informazione immediata del servizio cantonale della caccia e degli ambienti venatori;
b. analisi degli animali selvatici uccisi e trovati morti; e
c. informazione dei detentori di animali sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra gli animali domestici e gli animali in libertà.
2In caso di diagnosi di tubercolosi di animali selvatici in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti:
a. disposizione delle analisi necessarie per determinare la diffusione dell’epizoozia;
b. provvedimenti per evitare contatti tra gli animali domestici e gli animali selvatici;
c. tutti gli altri provvedimenti necessari per eradicare l’epizoozia;
d. eventualmente, a livello regionale, un aumento degli abbattimenti e una limitazione o un divieto della caccia agli animali selvatici.
3I provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere c e d vengono presi dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia.
4L’USAV coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni. Dopo aver consultato l’UFAM, emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare contro la tubercolosi negli animali selvatici in libertà.
Titolo prima dell’art. 175