Progetto

Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 13 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

c. l’esclusione di determinate aziende dalla raccolta del latte secondo la lettera b per motivi logistici, geografici o strutturali; a queste aziende il veterinario cantonale può rilasciare un’autorizzazione derogatoria per la consegna del latte a un centro di ricezione;

d. l’abolizione del controllo del latte secondo l’ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte11.

1terEsso può stabilire condizioni per la ricezione e la trasformazione del latte. Il latte non pastorizzato può essere consegnato alle aziende all’esterno delle zone di protezione e di sorveglianza soltanto mediante trasporto diretto e con l’autorizzazione del veterinario cantonale, ai fini della pastorizzazione secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 201612 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso. Il latte proveniente dalle zone di protezione non può essere trasbordato e deve essere pastorizzato nel primo centro di ricezione direttamente dopo la raccolta.

2Nelle zone di sorveglianza esso può inoltre stabilire i centri di ricezione ai quali i produttori possono consegnare direttamente il loro latte e le condizioni necessarie per la consegna.

Titolo prima dell’art. 111a

Sezione 4a: Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease)

Art. 111a In generale

1Sono considerati ricettivi alla dermatite nodulare contagiosa tutti gli animali della specie bovina.

2La dermatite nodulare contagiosa è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della dermatite nodulare contagiosa almeno in un animale.

3Il periodo d’incubazione è di 28 giorni.

Art. 111b Sorveglianza

Dopo aver consultato i Cantoni, l’USAV può stabilire un programma per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi.

Art. 111c Vaccinazioni

1In deroga all’articolo 81, è ammessa la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa degli animali ricettivi che sono destinati all’esportazione. Per la vaccinazione deve essere disponibile un’autorizzazione dell’USAV.

2L’importazione di animali vaccinati è ammessa.

11 RS 916.351.0

12 RS 817.02