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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 13 pagine
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Art. 272 Indennità
Le perdite di animali secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.
Art. 273 cpv. 2
2Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende di regola una regione con un raggio di 2 chilometri attorno all’apiario infetto. A tal fine tiene conto della configurazione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.
Art. 274 Indennità
Le perdite di animali secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.
Art. 301a Informazione e trasmissione dei dati in caso di epizoozia
Per evitare l’ulteriore diffusione di un’epizoozia, il veterinario cantonale può fornire informazioni su casi di epizoozia ai detentori di animali che potrebbero essere interessati dall’epizoozia e alle organizzazioni o agli esperti che prestano aiuto agli organi d’esecuzione per la gestione dei casi di epizoozia e comunicare loro dati personali non particolarmente confidenziali.
Art. 312 cpv. 2 lett. b
2Un laboratorio è riconosciuto se:
b. nel quadro dei suoi compiti principali è in grado di analizzare uno spettro di almeno 1 epizoozie di cui agli articoli 3–5 e dispone dei metodi necessari per le analisi;
II
La modifica di altri atti legislativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente ordinanza entra in vigore il ... 2018 ad eccezione degli articoli 12 capoverso 2 lettere c ed e, nonché 14 capoverso 2 lettere a e c.
2 Gli articoli 12 capoverso 2 lettere c ed e, nonché 14 capoverso 2 lettere a e c entrano in vigore il 1° gennaio 2019.
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr