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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 13 pagine
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Art. 12 cpv. 1, 2 lett. c e e nonché cpv. 4 e 6
1Se un animale ad unghia fessa è trasferito in un’altra azienda detentrice di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d’accompagnamento e conservarne una copia. Il documento può essere rilasciato e conservato in forma cartacea o elettronica.
2Il certificato d’accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:
c. per gli animali delle specie bovina, ovina e caprina il numero di identificazione;
e. per gli animali della specie suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi, il numero di animali provenienti dalla stessa azienda detentrice di animali;
4Se il certificato d’accompagnamento è rilasciato in forma elettronica, i dati devono essere consultabili durante il trasporto e presso il destinatario. Se è rilasciato in forma cartacea, esso accompagna l’animale durante il trasporto e deve essere consegnato al nuovo detentore di animali.
6Il certificato d’accompagnamento è valido solo il giorno del trasferimento. Fanno eccezione i certificati d’accompagnamento per mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe della durata di più giorni nonché i certificati d’accompagnamento per l’estivazione, a condizione che al rientro nell’azienda detentrice da cui l’animale è partito i dati che lo riguardano siano ancora corretti. Per gli animali che vengono trasportati di notte per la macellazione il certificato d’accompagnamento è valido fino all’arrivo al macello.
Art. 13 cpv. 3
3I registri degli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi nonché i certificati d’accompagnamento e le loro copie devono essere conservati per tre anni in forma cartacea o elettronica.
Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva, lett. a e c nonché cpv. 3
2Egli annuncia al gestore della banca dati sul traffico di animali:
a. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti, le diminuzioni e la morte degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, di bufali e di bisonti nonché lo smarrimento di marchi auricolari;
c. entro 30 giorni, la nascita di animali delle specie bovina, ovina e caprina nonché di bufali e di bisonti.
3È tenuto a informare il gestore della banca dati sul traffico di animali circa gli spostamenti degli animali ad unghia fessa.