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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 13 pagine
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3Se un focolaio di dermatite nodulare contagiosa compare o minaccia di comparire in Svizzera, l’USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro il virus della dermatite nodulare contagiosa. Esso stabilisce in un’ordinanza:
a. i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria;
b. il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.
Art. 111d Caso di sospetto
1In caso di sospetto di epizoozia di dermatite nodulare contagiosa o di contagio, il veterinario cantonale ordina l’analisi del virus della dermatite nodulare contagiosa sugli animali sospetti.
2Il sospetto è considerato confutato quando non si riscontrano più virus.
3L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi.
Art. 111e Caso di epizoozia
1In caso di diagnosi di dermatite nodulare contagiosa, in deroga all’articolo 85 capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può ordinare che negli effettivi in cui è stata effettuata una vaccinazione secondo l’articolo 111c vengano uccisi esclusivamente gli animali infetti.
2L’USAV può ordinare che si rinunci all’uccisione e all’eliminazione degli animali provenienti da effettivi infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della dermatite nodulare contagiosa.
Art. 122f Influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà
1In caso di diagnosi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà, l’USAV ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell’epizoozia e, dopo aver consultato i veterinari cantonali, stabilisce le zone di controllo e di osservazione.
2Il veterinario cantonale ordina quanto segue:
a. la delimitazione esatta delle zone di controllo e di osservazione;
b. la separazione delle diverse specie di volatili se necessario per impedire la diffusione dell’epizoozia;
c. i provvedimenti necessari atti a evitare contatti tra i volatili domestici e quelli selvatici;
d. i provvedimenti di igiene necessari;
e. gli obblighi particolari degli avicoltori.
3Può inoltre:
a. limitare o vietare il movimento di animali, persone e merci nelle zone di controllo e di osservazione;