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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 13 pagine

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Art. 59a Obblighi delle aziende di macellazione

Le aziende di macellazione assicurano che il controllo delle carni possa prelevare i campioni per la sorveglianza delle epizoozie secondo l’articolo 76a a condizioni adeguate. In particolare, esse garantiscono le infrastrutture necessarie per il prelievo di campioni, collaborano al prelievo di campioni e consentono al controllo delle carni l’utilizzo del loro software aziendale.

Art. 61 cpv. 1bis

1bisAnche gli animali ad unghia fessa morti, ad eccezione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, devono essere notificati al Servizio designato dal Cantone.

Titolo prima dell’art. 76a

Sezione 6: Programmi nazionali di sorveglianza

Art. 76a

1Gli effettivi svizzeri sono controllati tramite programmi di sorveglianza.

2Dopo aver consultato i Cantoni, l’USAV stabilisce:

a. quali epizoozie vengono sorvegliate nell’ambito dei programmi di sorveglianza;

b. a quali intervalli di tempo devono essere svolti i programmi di sorveglianza;

c. la portata dei programmi di sorveglianza;

d. i luoghi del prelievo dei campioni;

e. quali metodi di analisi vengono utilizzati e quale materiale deve essere prelevato;

f. i laboratori, se i campioni vengono prelevati da effettivi di diversi Cantoni, nonché le loro indennità.

3Esso emana prescrizioni tecniche sui programmi di sorveglianza.

4Esso ordina, previa consultazione dei veterinari cantonali, ulteriori analisi qualora nell’ambito dei programmi di sorveglianza siano stati rilevati effettivi infetti.

Art. 102 cpv. 1bis, 1tere 2

1bisPer le zone di protezione e di sorveglianza il veterinario cantonale può ordinare i seguenti provvedimenti:

a. un divieto di consegna del latte tramite le aziende a un centro di ricezione del latte oppure direttamente dalle aziende;

b. la raccolta del latte presso le aziende tramite imprese e lungo percorsi da lui stabiliti;