Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/44: 13.426 Iv.pa. Rinnovo tacito dei contratti di servizi. Migliorare l'informazione e la protezione dei consumatori · 18 pagine
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5 Commento alle disposizioni proposte
Art. 8a LCSl (nuovo) Proroga tacita del contratto
Si propone un obbligo legale di informare il consumatore – prima della scadenza del primo termine convenuto e prima della scadenza del termine imposto per dichiarare la risoluzione – indicandole che il rapporto contrattuale sarà prorogato, fatta salva una dichiarazione contraria entro il termine convenuto (art. 8a cpv. 1 PP-LCSl). L’idea di un divieto generale delle clausole di rinnovo automatico dei contratti è stata respinta: tali clausole sono, in determinati casi, utili e auspicate dalle parti.
Quanto alla forma della notificazione (art. art. 8a cpv. 2 PP-LCSl) si propone che l’informazione possa essere comunicata non solo in forma scritta secondo l’art. 12 CO ma anche sotto forma di testo (cpv. 2), affinché venga ammesso anche l’invio di un’e-mail o di un SMS. Proprio per gli obblighi di informare di questo tipo è stata chiesta più volte l’ammissione della forma di testo (cfr. anche l’art. 40d cpv. 1 CO). La prova che l’informazione sia stata fornita spetta tuttavia sempre al mittente. Per la risoluzione del contratto la legge non prevede alcuna condizione formale specifica; il contratto può certamente definirne una in particolare. Si tratta sempre di una dichiarazione di volontà che deve giungere all’altra parte nei tempi convenuti (principio della ricezione); il semplice invio entro i termini non basta a far ritenere rispettati tali termini.
Quanto alle conseguenze giuridiche in caso di omissione o di incompletezza della notificazione (art. 8a cpv. 3 PP-LCSl), la disposizione proposta prevede di conferire al consumatore un diritto legale di risoluzione che dispiega i suoi effetti dal momento della sua dichiarazione (ex nunc) e non retroattivamente. Secondo la Commissione questa soluzione costituisce un compromesso equilibrato tra le parti interessate, poiché non prevede sanzioni in quanto tali e corrisponde perciò al meglio ai principi fondamentali del diritto civile. Permetterà altresì di constatare chiaramente in ogni momento se il contratto aveva effetto o meno a una determinata data. Imporgli una nullità retroattiva avrebbe l’inconveniente di lasciare in sospeso il contratto per un lungo periodo. Inoltre restituire prestazioni già fornite può risultare complicato.
Art. 28a LCSl (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del ...
La Commissione propone una disposizione transitoria affinché la nuova disposizione sia applicabile anche ai contratti già esistenti. I consumatori devono pertanto essere informati che, dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione, hanno la possibilità di rifiutare la prima proroga contrattuale. L’obbligo di informare vale una volta per tutte le proroghe contrattuali previste oltre tre mesi dall’entrata in vigore della nuova