Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/44: 13.426 Iv.pa. Rinnovo tacito dei contratti di servizi. Migliorare l'informazione e la protezione dei consumatori · 18 pagine
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tali problemi di delimitazione, è di sottoporre per principio tutti i contratti alla nuova normativa.
4.2.2 Restrizione ai contratti conclusi con i consumatori
La Commissione si è inoltre interrogata se limitare il campo d’applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi con i consumatori oppure no.
La normativa tedesca vale ad esempio per tutti i partner contrattuali degli utilizzatori di CG (esclusi, in parte, gli imprenditori)44, il disciplinamento austriaco soltanto per i consumatori; la Francia invece ha adottato un’altra prospettiva con la categoria dei «non-professionels». Quest’ultima soluzione, che ha sollevato critiche nella dottrina francese, può tuttavia comportare numerosi nuovi problemi di delimitazione e incertezze del diritto45.
Il presente progetto limita il campo d’applicazione della disposizione ai contratti conclusi con i consumatori. L’introduzione di una nuova disposizione vincolante rappresenta un’importante limitazione della libertà contrattuale, tale da richiedere una certa cautela nella definizione del campo d’applicazione. La Commissione parte dal principio che nelle relazioni commerciali le imprese interessate siano in grado di porre fine ai contratti anche senza un richiamo esplicito dell’altra parte, se questo è quanto desiderano. Inoltre l’introduzione di una nuova disposizione vincolante potrebbe avere effetti imprevisti e indesiderati sui rapporti contrattuali tra grandi imprese.
4.2.3 Restrizione alle clausole contenute nelle condizioni generali
Si tratta infine di determinare se la nuova normativa debba applicarsi unicamente alle clausole di rinnovo tacito presenti nelle CG. I nostri Paesi limitrofi hanno adottato soluzioni diverse. Mentre l’Austria e la Francia hanno disciplinato norme generalmente applicabili a tutte le causole contrattuali abusive, i §§ 307–309 del Codice civile tedesco si applicano unicamente alle CG.
La Commissione ritiene che la protezione della legge sia tanto più necessaria se la clausola di rinnovo automatico è presente nelle CG, dove rischia di passare inosservata. L’obbligo di informare deve pertanto vigere soltanto per le clausole contenute nelle CG e non per le clausole individuali, che in ogni caso sono piuttosto rare.
44 I criteri di controllo sono più severi per i contratti con i consumatori (§ 310 n. 3 BGB).
45 Cfr. Picod (nota 31), 314 ; Calais-Auloy/Temple (nota 31), n. marg.12 seg.