Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/44: 13.426 Iv.pa. Rinnovo tacito dei contratti di servizi. Migliorare l'informazione e la protezione dei consumatori · 18 pagine

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ficato. In occasione della sua riunione dell’11–12 maggio 2017 la Commissione ha aggiunto una disposizione transitoria al progetto preliminare riveduto e ha approvato il rapporto esplicativo.

Il progetto preliminare sarà sottoposto a consultazione, conformemente alla legge dell’8 marzo 20052 sulla consultazione (LCo). Nei suoi lavori la Commissione si è avvalsa della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, conformemente all’articolo 112 capoverso 1 LParl.

2 Il rinnovo automatico dei contratti

2.1 Situazione iniziale

Le clausole di rinnovo (o riconduzione) automatico (o tacito) dei contratti sono clausole mediante le quali un contratto, in linea di principio a tempo determinato, viene prorogato automaticamente al momento della sua scadenza, a meno che entro una certa data venga fatta una dichiarazione contraria. La clausola di rinnovo e le modalità di questa dichiarazione (forma e scadenza) figurano generalmente nelle condizioni generali (CG). Tale meccanismo di proroga dei contratti mostra una certa contraddizione con la nozione stessa di cntratto a tempo determinato. Di fatto trasforma il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato con una durata minima e una possibilità ricorrente di risoluzione.

Le proroghe dei contratti possono certo trovare una giustificazione nei casi in cui una o entrambe le parti desiderino una certa prevedibilità. Le clausole di rinnovo tacito sono tuttavia frequenti anche quando tale esigenza non è determinante. Il loro utilizzo è dunque in parte vivamente criticato. Si ritiene che esse vengano utilizzate soprattutto per indurre i clienti a concludere contratti di una durata più lunga di quanto auspicato3. Chi ricorre a queste clausole approfitterebbe del fatto che i clienti ne trascurino il contenuto o dimentichino di recedere per tempo dal contratto4. Il problema si acuisce nella pratica, trattandosi di scadenze particolarmente lontane nel tempo o di elevate esigenze formali soggiacenti alla dichiarazione di risoluzione del contratto5.

Nel settore delle telecomunicazioni tali clausole sono state a lungo la regola. Sotto la pressione delle organizzazioni a tutela dei consumatori, nel marzo 2014, i grandi fornitori di telecomunicazione mobile si sono tuttavia dichiarati disposti a rinunciarvi6. Nel rapporto sulle telecomunicazioni 2014, l’Ufficio federale della comunica-

2 RS 172.061

3 Cfr. Rusch Arnold F./Maissen Eva, Automatische Vertragsverlängerungsklauseln in allgemeinen Geschäftsbedingungen, recht 2010, pag. 95 segg.

4 Rusch/Maissen (nota 3), pag. 97 seg.

5 Rusch/Maissen (nota 3), pag.96.

6 Cfr. il comunicato stampa della Fondazione per la protezione dei Consumatori del 14 marzo 2014: www.konsumentenschutz.ch/themen/ allgemeine-geschaeftsbedingungenagb/orange-sunrise-und-swisscom-verbessern-ihre-agb/.