Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/44: 13.426 Iv.pa. Rinnovo tacito dei contratti di servizi. Migliorare l'informazione e la protezione dei consumatori · 18 pagine

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 Infine, anche il diritto sul contratto d’agenzia contempla un disciplinamento

speciale sul rinnovo automatico:

Art. 418p cpv. 2 CO

Se il contratto conchiuso a tempo determinato è stato continuato tacitamente da ambo le parti, si intende rinnovato per la stessa durata, ma non oltre un anno.

3.2 Diritto estero

3.2.1 Direttiva dell’UE sulle clausole abusive

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori29 definisce alcune clausole come illecite. La disposizione determinante è l’articolo 3 paragrafo 1:

Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato

individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della

buona fede, determina, a danno del consumatore, un significati-

vo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal

contratto.

La formulazione dell’articolo 8 LCSl è ispirata a questa disposizione (v. sopra il n. 2.2.2). Ma a differenza della legge svizzera, la direttiva contiene un allegato che enumera, a titolo indicativo e senza pretese di esaustività, le clausole che possono essere dichiarate abusive (art. 3 par. 3). Le clausole di rinnovo automatico vi sono citate alla lettera h:

Clausole che hanno per oggetto o per effetti di prorogare auto-

maticamente un contratto di durata determinata in assenza di

manifestazione contraria del consumatore qualora sia stata fis-

sata una data eccessivamente lontana dalla scadenza del con-

tratto quale data limite per esprimere la volontà del consumato-

re di non prorogare il contratto;

Queste clausole non sono dunque illecite di per sé ma possono esserlo se la data fissata per la risoluzione è eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto.

La direttiva 93/13/CEE è stata trasposta in modo assai diverso dagli Stati membri dell’UE. Presentiamo di seguito la linea seguita da Francia, Germania e Austria.

29 GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.