Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/44: 13.426 Iv.pa. Rinnovo tacito dei contratti di servizi. Migliorare l'informazione e la protezione dei consumatori · 18 pagine
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legge. Si tratta piuttosto di una dichiarazione di volontà volta a impedire la realizza-
zione dell’approvazione fittizia di cui sopra e dunque la proroga del contratto12.
In considerazione della libertà contrattuale, queste clausole sono per principio da ritenere lecite alla luce del diritto contrattuale. Siccome si trovano per lo più nelle CG, le regole di validità di queste ultime, sviluppate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, vanno rispettate. Nella maggior parte dei casi i clienti accettano le CG senza leggerle (integrazione globale). Questo non le invalida. Tuttavia il cliente deve almeno avere avuto la possibilità, al momento della conclusione del contratto, di prendere ragionevolmente conoscenza del contenuto delle CG13. Secondo la cosiddetta regola dell’insolito, è necessario richiamare l’attenzione del cliente sulle clausole inabituali, pena la loro invalidità14. Nel caso che ci interessa il carattere insolito può derivare sia dal meccanismo di rinnovo del contratto sia dalle modalità della dichiarazione. Per quanto concerne il meccanismo di rinnovo, occorre notare che le clausole di rinnovo tacito sono talmente correnti, in alcuni settori, e così conosciute, che non si potrebbe sostenere che sono insolite15. Tuttavia ciò non vale per le scadenze estremamente lontane nel tempo16 o altre modalità inusuali della dichiarazione.
2.2.2 Valutazione delle clausole alla luce del diritto della concorrenza sleale
La versione riveduta dell’articolo 8 della legge federale contro la concorrenza sleale
(LCSl)17, che prevede un controllo materiale delle clausole delle condizioni com-
merciali generali, è entrata in vigore il 1° luglio 2012. Secondo questa disposizione,
agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali gene-
rali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consu-
matori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali.
Secondo la dottrina dominante, le clausole che rispondono a questa definizione sono
nulle18. L’articolo si applica soltanto alle CG di contratti conclusi con consumato-
12 Cfr. Fuhrer (nota 6), ad art. 47 LCA n. 14.
13 Cfr. ad es. Gauch Peter/Schluep Walter/Schmid Jörg, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil: Band 1, 10a ed., Zurigo 2014, n. marg. 1134 segg.
14 Cfr. DTF 119 II 443 consid. 1; DTF 135 III 1 consid. 2.1.
15 Cfr. Maissen Eva, AGB und automatische Vertragsverlängerungen, in: Brunner Alexander/Schnyder Anton K./Eisner-Kiefer Andrea (a c. di), Allgemeine Geschäftsbedingungen nach neuem Schweizer Recht, Zurigo 2014, pag. 239 segg., in particolare pag. 246.
16 Cfr. ad es. la sentenza del Tribunale federale 5P.115/2005 del 13 maggio 2005 consid. 1.1.: termine di disdetta di due anni per un contratto di una durata di tre anni.
17 RS 241
18 Messaggio del 2 settembre 2009 concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), FF 2009 5337, in particolare pag. 5365; Gauch/Schluep/Schmid (nota 13), n. 1155; Thouvenin Florent, in: Hilty Reto M./Arpagaus Reto (a c. di), Basler Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basilea 2013, ad art. 8 LCSl n. 144 seg.