Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/44: 13.426 Iv.pa. Rinnovo tacito dei contratti di servizi. Migliorare l'informazione e la protezione dei consumatori · 18 pagine

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4.3 Collocazione della disposizione

La Commissione reputa che la nuova disposizione vada collocata nella LCSl, quale concretamento dell’articolo 8 LCSl sull’utilizzazione di condizioni commerciali abusive. Essa ha valutato anche la collocazione nella parte generale del Codice delle obbligazioni, che contiene regole generali sulle obbligazioni contrattuali; una collocazione in detta parte generale sarebbe pure stata idonea per una simile regolamentazione differenziata concernente lo svolgimento e l’eventuale risoluzione di un rapporto contrattuale. Tuttavia, secondo la Commissione, la nuova regolamentazione va preferibilmente messa in relazione con l’articolo 8 LCSl, considerato che si rivolge ai consumatori e ha per oggetto le clausole contenute nelle CG.

4.4 Rapporto con il diritto della concorrenza sleale e altre disposizioni

La formulazione proposta indica chiaramente che le clausole di rinnovo automatico del contratto sono lecite. In futuro sarà quindi difficile far valere la slealtà di simili clausole sulla base dell’articolo 8 LCSl. Sarà certamente possibile qualificare una clausola contrattuale come sleale se essa limita indebitamente l’esercizio del diritto di risoluzione con, ad esempio, termini estremamente brevi (cfr. l’allegato della direttiva sulle clausole abusive nei contratti dell’UE per la condizione contraria46, ossia una data eccessivamente lontana della scadenza del contratto).

L’attuale disposizione sul rinnovo tacito del contratto all’articolo 47 LCA resterebbe applicabile; il nuovo disciplinamento sarebbe solo di complemento. Le altre disposizioni menzionate sul prolungamento tacito di un rapporto contrattuale di durata limitata (art. 266 cpv. 2, 295, 334 cpv. 2 e 418p cpv. 2 CO) non verrebbero invece toccate, poiché non si applicano alle clausole di rinnovo ma alla continuazione tacita dei contratti.

4.5 Diritto transitorio

La Commissione ritiene che la nuova disposizione, dalla sua entrata in vigore, debba essere applicata anche ai contratti già esistenti. Essa propone pertanto la pertinente disposizione transitoria.

46 Lett. h della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.