Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/44: 13.426 Iv.pa. Rinnovo tacito dei contratti di servizi. Migliorare l'informazione e la protezione dei consumatori · 18 pagine
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ri19. Il «notevole squilibrio» tra i diritti e gli obblighi delle due parti è stabilito mediante un confronto con la situazione giuridica che esisterebbe tra le parti senza le CG in questione20. Una clausola è nulla soltanto se il notevole squilibrio è ingiustificato e contrario al principio della buona fede. Gli interessi degni di protezione dell’utilizzatore delle CG e dell’altra parte devono essere ponderati in ogni singolo caso, nel loro complesso21.
In occasione delle deliberazioni parlamentari sulla revisione dell’articolo 8 LCSl, il consigliere federale Schneider-Ammann ha menzionato espressamente il rinnovo automatico di contratti di abbonamento conclusi a tempo determinato come possibile caso di applicazione di un controllo giudiziario in materia di abusi22. Anche secondo la dottrina il meccanismo di finzione all’origine del rinnovo tacito di un contratto non è compatibile con l’articolo 8 LCSl23. In una decisione recente, il Tribunale federale ha tuttavia lasciato esplicitamente aperta la questione dell’illiceità ai sensi dell’articolo 8 LCSl di una tale clausola in un contratto con un centro di fitness24. Il Tribunale federale ha rilevato che non si può presupporre l’illiceità di ogni clausola di questo genere; la formulazione della legge e i materiali lasciano piuttosto intendere che queste clausole possono creare un notevole squilibrio ed essere dunque suscettibili di essere sottoposte al controllo giudiziario in materia di abusi.
Vi è dunque grande incertezza quanto all’applicazione della disposizione generale dell’articolo 8 LCSl25.
3 Panoramica dei disciplinamenti vigenti
3.1 Diritto svizzero
Il diritto contrattuale svizzero non contempla alcuna disposizione generale sul rinnovo tacito dei rapporti contrattuali. Per quanto è dato constatare esiste soltanto una norma che disciplina esplicitamente il rinnovo tacito fondato su una clausola contrattuale:
Art. 47 LCA26 Tacita rinnovazione
Il patto di tacita rinnovazione del contratto ha effetto solo in quanto limiti la rinnovazione ad un anno per volta.
19 Cfr. tuttavia l’Iv. Pa. 14.440 Flach («Articolo 8 LCSl. Condizioni commerciali abusive») che chiede di sopprimere la limitazione ai contratti conclusi con i consumatori. Le Commissioni degli affari giuridici di entrambe le Camere hanno dato seguito all’iniziativa.
20 Gauch/Schluep/Schmid (nota 13), n. marg. 1153a segg.
21 Messaggio LCSl (nota 18), FF 2009 5337, in particolare pag. 5364 seg.
22 Boll. Uff. 2011 N 229.
23 Maissen (nota 8), n. marg. 333.
24 Cfr. DTF 140 III 404 consid. 4.5.
25 Cfr. Roberto Vito/Walker Marisa, AGB-Kontrolle nach dem revidierten Art. 8 UWG, recht 2014, pag. 49 segg., 54 segg.
26 Legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1)