Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/44: 13.426 Iv.pa. Rinnovo tacito dei contratti di servizi. Migliorare l'informazione e la protezione dei consumatori · 18 pagine
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zione (UFCOM) annunciava che di fatto le clausole venivano impiegate soltanto da alcuni piccoli fornitori, segnatamente i fornitori che proponevano la preselezione dell’operatore (carrier preselection, CPS)7.
Benché in questo modo la questione sia stata in gran parte risolta nel settore delle telecomunicazioni, altri settori utilizzano ancora le clausole di rinnovo tacito. Il caso è particolarmente manifesto per contratti relativi a programmi antivirus, webhosting, centri di fitness, abbonamenti a riviste, assicurazioni viaggio, siti di incontri online e alla pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.
2.2 Quadro giuridico
2.2.1 Valutazione delle clausole alla luce del diritto contrattuale
Secondo la dottrina svizzera la proroga del contratto ai termini di una clausola di rinnovo tacito si fonda su quella che si potrebbe chiamare una dichiarazione di volontà fittizia (Erklärungsfiktion). Si parte dal presupposto che la modifica del contratto – più precisamente della sua durata – sia convenuta sin dal principio e che dipenda dalla volontà di una delle parti contraenti che deve approvarla definitivamente a un momento dato. Tale approvazione viene presunta – in modo fittizio – con il silenzio del cliente8. Al silenzio in un momento dato è attribuito valore di dichiarazione, indipendentemente dalla reale volontà della persona9.
La dottrina considera che la proroga del contratto non costituisca un nuovo rapporto contrattuale ma una sua continuazione10. Il contratto è, per quanto concerne la durata supplementare, legato a una condizione sospensiva, ossia che l’approvazione del rinnovo non sia revocata nel tempo11. Quando questa condizione si realizza, le parti risultano legate dal contratto per una durata supplementare. Se il cliente dichiara per tempo di non voler rinnovare il contratto, non si tratta di una risoluzione vera e propria, che pone fine a un contratto che altrimenti continuerebbe ad avere forza di
7 Rapporto 2014 sugli sviluppi del mercato delle telecomunicazioni in Svizzera e sulle conseguenti sfide a livello legislativo, pag. 24 seg., consultabile su: www.bakom.admin.ch > L’UFCOM > Organizzazione > Basi legali > Affari del Consiglio federale > Valutazione del mercato delle telecomunicazioni.
8 Spiegazioni dettagliate sulla questione nel suo complesso in: Maissen Eva, Die automatische Vertragsverlängerung unter dem Aspekt der Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Zurigo 2012, n. marg. 9 segg., 22; cfr. inoltre Fuhrer Stephan, in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Schnyder Anton K. (a c. di), Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, ad art. 47 n. 14.
9 Maissen (nota 8), n. marg. 19.
10 Maissen (nota 8), n. marg. 26 segg.
11 Cfr. Maissen (nota 8), n. marg. 205 seg.